Debito globale a 353 trilioni: perché i mercati «ballano» sull’abisso
di Maximilian Cellino
di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce
3' di lettura
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Il Codice della strada cambia, l’Iva no. Così la “liberalizzazione” della circolazione con targa estera per i residenti in Italia non basta a evitare l’Iva italiana, penalizzante in termini di aliquota e detraibilità rispetto all’estero.
L’articolo 93-bis, comma 2 del Codice, introdotto dalla legge europea 2019/2020 e in vigore dal 18 marzo, consente di circolare a soggetti diversi dall’intestatario del veicolo, richiedendo che a bordo ci sia un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risulti chiaramente il titolo e la durata della disponibilità del mezzo. Se questo utilizzo del veicolo supera i 30 giorni nell’anno solare, anche non continuativi, titolo e durata della disponibilità vanno registrati al Reve (il nuovo Registro dei veicoli esteri, tenuto dal Pra); a quel punto, non occorre più il documento a bordo e può guidare anche una persona diversa da quella registrata al Reve.
Sotto il profilo civilistico e fiscale, parrebbero coinvolti tutti quei contratti di leasing, noleggio e simili (compreso il comodato) conclusi con stranieri, operatori o privati che siano. Quanto all’acquisto, si veda l’articolo sulla destra.
Per esemplificare, consideriamo una società di leasing tedesca (intestataria del veicolo) che stipula un contratto di locazione finanziaria di un’autovettura (immatricolata in Germania) con un soggetto italiano (utilizzatore).
Sotto il profilo Iva, occorre distinguere, innanzitutto, se si tratta di una locazione a breve termine (non superiore a 30 giorni) o a lungo termine (superiore a 30 giorni).