25 novembre

Stupro, in Europa cresce il dibattito politico sulla legge del consenso

Tra le norme più recenti, quella approvata nei Paesi Bassi dove è diventato reato penale avere contatti indesiderati davanti a un segnale di rifiuto

di Maria Paola Mosca

(Foto di Markus Spiske su Unsplash)

3' di lettura

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Sempre più stati europei stanno modificando le loro leggi in tema di violenza sessuale mettendo al centro il tema del consenso. Ma a livello comunitario rimangono resistenze importanti che mostrano il persistere di una grande varietà di visioni. Su scala nazionale, l’ultima riforma in ordine di tempo arriva dai Paesi Bassi dove dal primo luglio la legge aumenta le tutele in questo senso. È oggi reato penale infatti avere contatti indesiderati davanti a un segnale di rifiuto. Rifiuto che, si specifica, può essere espresso a parole ma anche attraverso comportamenti come piangere, allontanarsi, o al contrario non muoversi e irrigidirsi. Diventa punibile poi approcciare sessualmente qualcuno in modo indesiderato e intimidatorio sulle strade, nei luoghi pubblici o online. Viene inoltre eliminato il limite temporale di 12 anni per la denuncia.

Le riforme in Europa e l'idea alla base del consenso

Questo aggiornamento è solo il più recente esempio della tendenza che ha visto proliferare in Europa negli ultimi anni una serie di riforme che vanno in questo senso. Fino al 2017 infatti solo sette giurisdizioni presentavano normative contro la violenza sessuale basate sul consenso. Nel 2024, anche grazie alla crescita di movimenti come il #metoo, siamo arrivati a oltre venti - dall’Inghilterra al Portogallo, dall’Islanda alla Croazia, dalla Danimarca a Malta. Con Groenlandia, Svizzera e i citati Paesi Bassi, ad aver introdotto o aggiornato le loro leggi negli ultimi 18 mesi.

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Se è chiaro un certo andamento verso l’omogeneizzazione del trattamento di questi reati, resta però aperta la questione della definizione di “consenso”. Con interpretazioni diverse di partenza - alcune norme guardano, per esempio alla conferma attiva, altre invece si concentrano sulla negazione del consenso – i modelli legislativi non possono che restare variegati. E le pene inflitte variabili. Si va, per esempio, da un anno di carcere in Finlandia, all’ergastolo, previsto a Cipro.

Alla base, il consenso.

Il caso spagnolo e quello belga

Parlando di consenso e violenza sessuale, la legge più nota e citata è quella spagnola per la garanzia integrale della libertà sessuale, conosciuta anche come del “solo sì significa sì”. Con la sua entrata in vigore nel 2022 la Spagna punisce “chiunque compia qualsiasi atto che violi la libertà sessuale di un’altra persona” senza un’espressione esplicita della volontà. Ed elimina dal codice penale la differenza tra abuso e aggressione sessuale: il primo reato, precedentemente perseguibile con sanzioni meno severe, è equiparato al secondo, che è invece punibile con la detenzione anche fino a 15 anni.

Nella stessa direzione vanno anche le riforme introdotte in Belgio. Qui oltre a pene più severe, è cambiata la definizione di violenza sessuale. Nel giudicare ogni caso, inoltre, si guarda alle circostanze in cui si è svolto il reato che si aggrava se, per esempio, la vittima era in condizioni vulnerabili perché sotto effetto di stupefacenti o minorenne. La legge belga conferma poi che il consenso deve essere libero e volontario, non è scontato e può essere revocato in ogni momento.

La direttiva europea sulla violenza tra luci e ombre

Singoli esempi nazionali a parte, la discussione sul tema del consenso negli ultimi tempi ha raggiunto anche le istituzioni comunitarie. Qui il dibattito si è però inasprito all’approvazione in aprile della direttiva 2024/1385 sulla violenza contro le donne e la violenza domestica. Il testo approvato è stato criticato da più parti proprio per come (non) tratta la questione dell’espressione di volontà. Per quanto la nuova norma introduca importanti indicazioni. Tra le altre cose, per esempio, obbliga gli stati membri a impegnarsi a migliorare la comprensione degli stereotipi, a promuovere la parità di genere e il rispetto reciproco. E impone iniziative a contrasto del fenomeno della vittimizzazione secondaria, spesso causa della scelta di molte di non denunciare.

Secondo il parere di tanti però, le azioni positive che introduce sono oscurate dalla assenza di alcune delle proposte avanzate all’inizio dell’iter. Come, su tutte, la cancellazione, a causa del mancato accordo tra stati, dal testo originario dell’articolo 5 che conteneva la definizione di stupro come “rapporto sessuale senza consenso”.

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