Immigrazione

Stretta sulle procedure di frontiera dal 12 giugno. Fermo di tre giorni

Piantedosi: «Rivoluzione copernicana». Procedure accelerate

di Giovanni Negri

Provvedimento in comune. I ministri Nordio e Piantedosi

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Nel decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri è collocato anche un denso capitolo sull’immigrazione. L’intervento legislativo, serve a rendere immediatamente operative, a partire dal 12 giugno 2026, data di avvio dell’applicazione del Patto Ue sulla migrazione e l’asilo, le procedure di asilo alla frontiera che il diritto dell’Unione rende obbligatorie per determinate categorie di richiedenti. «Una rivoluzione copernicana», per il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

In attuazione della decisione della Commissione europea che ha quantificato la capacità adeguata degli Stati membri e il numero massimo annuale di domande da esaminare nella procedura di frontiera, l’Italia, si spiega in una nota di sintesi, «dovrà esaminare con procedura di frontiera, nel primo periodo di applicazione compreso tra il 12 giugno 2026 e il 12 giugno 2027, fino a 16.032 domande annue».

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La procedura di frontiera, in attuazione delle disposizioni del nuovo Patto, troverà obbligatoria applicazione nel caso di soggetti pericolosi per la sicurezza nazionale; provenienti da Paesi che presentano un tasso di accoglimento di domande inferiore al 20%; che hanno presentato informazioni o documenti falsi. Le procedure di frontiera indirizzate soprattutto alla ricostruzione delle identità dell persone interessate dovranno comunque essere concluse entro il termine complessivo di 12 settimane.

Di qui la necessità per l’ordinamento nazionale di fissare i termini della fase amministrativa e quelli della fase processuale in modo coerente con il limite massimo e di predisporre rafforzamenti per gli uffici amministrativi e giudiziari che saranno impegnati nella suddetta attività.

Le nuove norme del Patto, si ricorda, prevedono che per la durata della procedura di frontiera, il richiedente sia tenuto, di regola, «a soggiornare alla frontiera esterna o in prossimità della stessa, in una zona di transito oppure in altri luoghi designati dallo Stato membro, senza che ciò comporti autorizzazione all’ingresso nel territorio nazionale, fatta salva la ricorrenza delle condizioni per il trattenimento. Ciò comporta la necessità di individuare i luoghi nei quali il richiedente deve permanere durante tale procedura».

Infine, come elemento dell’effettività della procedura di frontiera, si procede all’introduzione nell’ordinamento interno di disposizioni che consentono l’adozione di decisioni di rigetto di maggiore rigore (quelle per le quali non opera l’effetto sospensivo automatico della presentazione del ricorso giurisdizionale), con riferimento alle ipotesi di inammissibilità, manifesta infondatezza e ritiro implicito della domanda. Previsto poi il fermo del soggetto alla frontiera che consente di tenere a disposizione lo straniero per un massimo di 72 ore, con convalida da parte dell’autorità giudiziaria, in attesa degli accertamenti sull’identità e la pericolosità dello stesso.

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