Stretta sulla beneficenza degli influencer, arriva alla Camera il «Ddl Ferragni»
Obblighi informativi e multe dell’Antitrust fino a 50mila euro
di C.Fo.
2' di lettura
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A che punto è la legge sulle attività di beneficenza degli influencer? Di quello che mediaticamente era diventato noto come disegno di legge Ferragni, dopo l’approvazione del consiglio dei ministri lo scorso gennaio, si erano perse le tracce. Il testo ora è approdato alla Camera, per l’esame della commissione Attività produttive con relatore Gianluca Caramanna.
Il Ddl era stato presentato in consiglio dei ministri dal ministero delle Imprese e del made in Italy sull’onda del caso che ha investito l’influencer Chiara Ferragni in seguito alla multa dell’Antitrust per 1,075 milioni per «pratica commerciale scorretta» per le vendite del pandoro Balocco «Pink Christmas» che avrebbero dovuto contribuire a una donazione per l’ospedale Regina Margherita di Torino.
Ricapitolando, si tratta di un provvedimento (”Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti”) composto da sei articoli che punta ad assicurare l’affidabilità delle pratiche commerciali di produttori e professionisti nel caso in cui una parte dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti sia destinata a scopi benefici. Ecco i contenuti.
I soggetti e gli obblighi
L’articolo 1 individua i soggetti destinatari dell’attività benefica che rientra nell’ambito della legge. Specificando che le disposizioni non si applicano alla promozione, alla vendita o alla fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali a meno che questi non siano partecipati, direttamente o indirettamente, dai produttori o professionisti coinvolti. L’articolo 2 introduce obblighi sull’adeguata informazione per i consumatori in merito alla destinazione dei proventi nei casi in cui una quota del ricavato sia devoluta in beneficenza. I produttori dovranno riportare sulle confezioni, oltre alle informazioni sul prezzo, anche il soggetto destinatario della parte devoluta in beneficenza, le finalità di utilizzo, la quota percentuale del prezzo o l’importo per ogni unità di prodotto che saranno donati. Informazioni che possono anche essere fornite tramite l’apposizione sulla confezione di una targhetta cartacea o adesiva che, con adeguata evidenza grafica, fornisca le indicazioni con chiarezza e semplicità. Infine, le indicazioni devono essere fornite dai produttori e dai professionisti anche nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità del prodotto.
Le comunicazioni all’Antitrust
L’articolo 3 dispone l’obbligo di fornire queste informazioni all’Antitrust in via preventiva, quindi prima di avviare la vendita. L’articolo 4 detta la disciplina sanzionatoria: per chi viola le regole sono previste multe comprese tra 5mila e 50mila euro, salvo che il fatto costituisca reato o una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo. Le sanzioni, in particolare, saranno commisurate al prezzo di listino di ciascun prodotto e al numero delle unità poste in vendita.








