Lavoro

Smart working, da oggi arresto e multa fino a 7.403 euro ai datori di lavoro per mancata consegna dell’informativa sulla sicurezza

Con l’entrata in vigore della legge annuale sulle Pmi, reso perentorio l’obbligo di consegna con cadenza almeno annuale dell’informativa scritta ai dipendenti in lavoro agile che individua i rischi generali e i rischi specifici connessi

di Giorgio Pogliotti

 (AdobeStock)

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Da oggi il datore di lavoro rischia da due a quattro mesi di arresto ed una sanzione da 1.708,61 a 7.403,96 euro. per la mancata consegna con cadenza almeno annuale dell’informativa scritta ai dipendenti in smart working (e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro,

Le novità introdotte dalla legge sulle Pmi

 È la conseguenza dell’entrata in vigore il 7 aprile della legge annuale sulle piccole e medie imprese (n. 34/2026), che ha reso perentorio un obbligo già previsto dall’articolo 22 della Legge n. 81/2017 - introducendo un regime sanzionatori specifico in ipotesi di mancata ottemperanza all’obbligo -, come sottolinea la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro in un approfondimento sulle novità normative relative al lavoro agile, che viene ricondotto nell’alveo generale della disciplina prevenzionistica del Dlgs 81/2008, noto anche come Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

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Nell’approfondimento sono contenute indicazioni operative e un modello di informativa per supportare le imprese nell’adeguamento alle nuove disposizioni.

Informativa scritta da fornire almeno annualmente

In particolare, la norma rafforza il ruolo dell’informativa scritta – da fornire almeno annualmente – quale strumento centrale per garantire la tutela della salute e sicurezza nei contesti diversi dai locali aziendali, dove il controllo diretto del datore di lavoro è limitato. L’informativa deve indicare i rischi generali e specifici connessi alla modalità di lavoro agile, con particolare attenzione all’utilizzo dei videoterminali e ai rischi correlati, come affaticamento visivo, problematiche posturali e stress lavoro-correlato.

Il legislatore individua, infatti, nell’informativa scritta lo strumento cardine attraverso il quale si realizza, nel lavoro agile, l’adempimento degli obblighi datoriali in materia di salute e sicurezza, prendendo atto della peculiare configurazione del lavoro agile, caratterizzata dall’assenza di un controllo diretto da parte del datore di lavoro sugli ambienti nei quali la prestazione viene resa. In tali contesti, sottolinea lo studio dei consulenti del lavoro, la tradizionale logica della prevenzione fondata sull’intervento diretto sui luoghi di lavoro risulta inevitabilmente attenuata.

L’informazione, in questa prospettiva, diviene il veicolo attraverso il quale il datore di lavoro trasferisce al lavoratore conoscenze, consapevolezza e strumenti operativi per la gestione dei rischi. Il lavoratore, a sua volta, è chiamato a svolgere un ruolo attivo e responsabile, in coerenza con l’impostazione partecipativa che caratterizza l’intero sistema di prevenzione delineato dal D.Lgs. n. 81/2008.

La reiterazione periodica dell’obbligo informativo consente di mantenere elevato il livello di attenzione e di adeguare le misure di prevenzione alle concrete condizioni di svolgimento della prestazione.

Nuove regole sullo smart working: obbligo di informativa e sanzioni per aziende

I rischi dall’utilizzo dei videoterminali

L’informativa deve individuare sia i rischi generali sia quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto. Assume particolare rilievo il riferimento ai rischi derivanti dall’utilizzo di videoterminali, che rappresentano uno degli elementi più caratterizzanti della prestazione resa da remoto che possono incidere in modo significativo sulla salute del lavoratore nel medio e lungo periodo. I disturbi visivi, le problematiche posturali, l’affaticamento fisico e mentale costituiscono ambiti nei quali la prevenzione assume un ruolo decisivo, e l’informazione rappresenta lo strumento principale per orientare comportamenti corretti e consapevoli.

Per la Fondazione la scelta di collocare la novella all’interno dell’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 «appare particolarmente coerente sotto il profilo sistematico. Essa consente di ricondurre il lavoro agile nell’alveo generale della disciplina prevenzionistica, evitando frammentazioni normative e garantendo l’unitarietà del sistema».

Il nuovo regime sanzionatorio

La novella relativa al regime sanzionatorio contribuisce a rendere perentorio l’obbligo informativo. L’inserimento della relativa violazione tra le fattispecie sanzionate dall’art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008 attribuisce all’informativa una rilevanza primaria, coerente con il ruolo centrale che essa assume nel nuovo assetto normativo.

La sanzione precedente ammontava ad un range compreso tra 1.200 e 5.200 euro, ma in virtù di decreti direttoriali che si sono susseguiti negli anni (l’ultimo nel 2023) , è salito fino all’attuale importo compreso tra 1.708,61 a 7.403,96 euro. Per fare un esempio concreto, se il lavoratore nel 2025 è in smart working e l’azienda ad ottobre 2025 ha mandato l’informativa annuale scritta, non rischia di vedersi comminare la sanzione che da domani rischiano invece di vedersi applicata i datori di lavoro inadempienti nella consegna almeno annuale dell’informativa.

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