Simulazione: solo un medico legale può disconoscere un certificato di malattia
Illegittimo il licenziamento di un operaio sulla base di indizi acquisiti attraverso un’agenzia investigativa: servono approfondimenti specialistici
di Pietro Verna
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Solo un accertamento tecnico di tipo medico-legale può disconoscere un certificato di malattia. Lo ha stabilito la Cassazione (ordinanza n. 8738/2026) che ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un operaio a cui il datore di lavoro aveva contestato la simulazione di una sindrome ansioso depressiva sulla base di una pluralità di indizi acquisiti a mezzo di una agenzia investigativa: rifiuto di sottoporsi a visita psichiatrica, mancato acquisto di farmaci prescritti dal medico curante, contrarietà del lavoratore allo svolgimento di nuove mansioni, svolgimento di attività ludiche durante il periodo di assenza dal lavoro. Indizi che la Corte di appello di Firenze aveva ritenuto sintomatici della “assenza di uno stato di malattia e della relativa simulazione” ( sentenza 23 gennaio 2025) .
L’ordinanza della Cassazione
Nel ricorso per cassazione il lavoratore aveva denunciato la violazione dell’articolo 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (“L’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”) e dell’articolo 2729 del codice civile (“Il giudice [può] ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti”) perché la Corte d’appello aveva gravato lo stesso lavoratore dell’onere di dimostrare “l’effettività dello stato di malattia”.
Tesi che ha colto nel segno. I Supremi giudici, da un lato, hanno censurato la Corte d’appello per non aver disposto approfondimenti specialistici al fine disconoscere o meno la diagnosi del medico curante e, dall’altro, hanno confermato l’orientamento secondo cui:
- fa capo al datore di lavoro provare l’inadempimento del lavoratore senza limitarsi a fornire ‘indizi’ delle asserite violazioni poiché ciò darebbe luogo ad un’ingiustificata inversione dell’onere probatorio (Cassazione, sentenza n. 13380/2015);
- il datore di lavoro deve provare tutti gli elementi che integrano la fattispecie che giustificano il licenziamento e dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l’illecito disciplinare contestato, anche sollecitando il giudice ad esperire una consulenza tecnica d’ufficio ( Cassazione, sentenza n. 30551/2024).








