Giustizia

Separazioni, sono esenti anche i trasferimenti degli immobili ai figli

Niente imposte indirette in virtù degli accordi intervenuti tra ex coniugi

di Ivan Cimmarusti e Giovanni Parente

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Niente imposte indirette sui trasferimenti immobiliari ai figli adottati nell’ambito degli accordi patrimoniali tra i coniugi intervenuti in sede di divorzio, separazione, modifica dei patti di separazione.

La sentenza 1345/16/2026 della Cgt Lazio (presidente Antonio Ciaramella e relatore Gaetano Caputi) riconosce il diritto all’esenzione prevista dall’articolo 19 della legge 74/1987 per cui non si applica l’imposta di bollo, di registro e ogni altra tassa.

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E lo fa evidenziando che l’atto al centro del contenzioso è intervenuto come modifica dei patti di separazione sanciti con negoziazione assistita.

I giudici tributari del Lazio si mettono in scia all’orientamento che si è andato consolidando in Cassazione, secondo cui la ratio dell’agevolazione tributaria risiede nella volontà di favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale che giungono alla complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali dipendenti dalla lite divorzile.

Inoltre, ricostruisce ancora la sentenza della Cgt Lazio, l’esenzione va riconosciuta a tutti gli atti e a tutte convenzioni tra coniugi per regolare, sotto il controllo del giudice, i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione, compresi quelli che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili e immobili all’uno o all’altro coniuge.

Nel caso esaminato, i presupposti per l’esenzione sussistono data «l’evidente funzionalizzazione dell’atto» oggetto del contenzioso «alla regolazione e ridefinizione complessiva degli effetti patrimoniali della separazione intervenuta tra i coniugi».

Inoltre proprio perché i coniugi hanno disposto degli immobili in favore dei figli, è caduto «automaticamente ogni interesse all’ulteriore pendenza del giudizio civile» che era in corso per l’accertamento della proprietà esclusiva. In pratica la rinuncia condivisa al contenzioso civile è l’«ovvia conseguenza dell’obiettivo esclusivo dell’atto» e non la causa dell’atto.

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