Giustizia

Separazione delle carriere domani al voto. Cosa cambia per i magistrati e i tempi della riforma

di Andrea Marini

Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio al  Senato (foto Mauro Scrobogna / LaPresse)

3' di lettura

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Domani al Senato ci sarà il passaggio decisivo (anche se non definitivo) per la riforma costituzionale della giustizia che prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri (in sostanza tra chi giudica e chi accusa). Una riforma che è il cavallo di battaglia di Forza Italia. Il testo è stato tuttavia osteggiato sia dall’opposizione in parlamento che da parte della magistratura. Ecco qui spiegato cosa prevede la riforma e i tempi di attuazione.

Distinzione tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri

La Costituzione viene modificata per specificare che la magistratura è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente (la funzione dell’accusa, cioè i pubblici ministeri), sancendo una netta separazione tra le due funzioni sin dall’inizio della carriera. Non sarà più possibile passare da una funzione all’altra, se non in casi eccezionali e limitati (ad esempio una sola volta, entro 6 anni dal maturare della legittimazione al tramutamento, cioè il cambiamento di posto).

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Due Consigli Superiori della Magistratura (CSM)

Viene istituito un CSM distinto per i magistrati giudicanti e un altro per i magistrati requirenti. Ciascun Consiglio avrà competenze specifiche per le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati della rispettiva carriera. Il Presidente della Repubblica presiederà entrambi i Consigli. La composizione dei due CSM è rivista. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

L’elezione dei due CSM

Gli altri componenti dei ue CSM sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti.

Istituzione di un’Alta Corte disciplinare

La giurisdizione disciplinare sui magistrati ordinari (giudicanti e requirenti) viene sottratta ai CSM e attribuita a una nuova Alta Corte disciplinare. Questa Corte avrà una composizione mista (magistrati e componenti laici) e sarà competente per gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni. L’Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso degli stessi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità (controllo di conformità alla legge).

I tempi

Le norme sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare dovranno essere adeguate alle nuove disposizioni costituzionali entro un anno dall’entrata in vigore della riforma (nel mentre si osservano le norme vigenti). È importante sottolineare che, essendo un disegno di legge di revisione costituzionale, il suo percorso parlamentare prevede due deliberazioni da parte di ciascuna Camera, ad intervallo non minore di tre mesi, e, in assenza di una maggioranza qualificata dei due terzi nella seconda votazione, la legge sarà sottoposta a referendum popolare. Quindi dopo l’ok del Senato, dovranno passare come minimo altri tre mesi. Nella molto probabile ipotesi di referendum costituzionale (dove non serve il quorum), nei migliori auspici la consultazione potrebbe tenersi nella primavera dell’anno prossimo.

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