Può causare pericoli anche la distrazione necessaria per inviare una segnalazione con un navigatore collegato a una community. Ma è una distrazione minore rispetto a quella causata da Whatsapp: il dispositivo è già predisposto per inviare allarmi standard, per cui occorre guardare e toccare lo schermo per un tempo di solito molto minore di quello richiesto per digitare un messaggio.
Bisogna però evitare di inviare segnalazioni sugli appostamenti delle pattuglie, nel caso il navigatore lo rendesse possibile: si ricadrebbe proprio nel reato di interruzione di pubblico servizio.
Non solo: un navigatore che indicasse non solo l’ubicazione dei misuratori di velocità permanenti che funzionano in automatico ma anche quella degli apparecchi piazzati di volta in volta da agenti presenti sul posto potrebbe essere confiscato. e comportare una “multa” (intesa come sanzione amministrativa) di ben 827 euro.
Infatti, dal 2000 l’articolo 45, comma 9-bis, del Codice della strada vieta l’uso di dispositivi che segnalino e localizzino i rilevatori di velocità. La Cassazione (sentenza 3853/2014, che conferma l’interpretazione data dal ministero dell’Interno con una circolare del 6 luglio 2007) ha chiarito come ciò si possa conciliare con l’obbligo di presegnalare e rendere ben visibili le postazioni di controllo velocità, introdotto nel 2007:
- è lecito indicare tutti i casi in cui l’utente della strada non ha la certezza che il controllo sia effettivamente in atto, come per esempio la presenza di una postazione fissa non presidiata da agenti;