Se il Tribunale diventa il Bar dello Sport
La Convenzione di Istanbul, vieta di usare la condotta sessuale pregressa della vittima per screditarne l’attendibilità.
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Una ragazza che si apparta in tarda sera con uno sconosciuto sa cosa aspettarsi. Soprattutto se ha già avuto rapporti è «in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione». Del resto è nota la “moda” delle ragazze del nord Europa, Islandesi in particolare, di concedersi sessualmente agli sconosciuti al primo incontro. Non sono i discorsi del “bar dello sport”, sono le considerazioni fatte in un Tribunale, dai giudici e dai difensori di un giovane accusato di violenza sessuale. Un reato che il Tribunale di Macerata aveva escluso, con una sentenza ribaltata, il 21 ottobre scorso, dalla Corte d'Appello di Ancona, che ha condannato l'imputato a tre anni, passando un colpo di spugna su un verdetto anacronistico. Per i giudici di Macerata la ragazza, una minorenne islandese, non era credibile. Chi può andare di notte in macchina con una sconosciuto senza immaginare che dovrà “concedersi” ? Come è possibile che una giovane “robusta” non riesca nello spazio angusto di una piccola automobile ad aprire la portiera e fuggire? Una riflessione che, per Fabio Maria Galiani, avvocato della vittima, ricorda la tesi sull'impossibilità di violentare una donna con i jeans stretti. L'identikit e il comportamento della giovane hanno portato i giudici a concludere che questa doveva essere, da subito, predisposta a concedersi all'imputato. Le conseguenze psicologiche e la denuncia sono state probabilmente il risultato della delusione per un rapporto sessuale, forse «troppo fugace» non andato «secondo le sue aspettative». È toccato alla Corte d'Appello riportare gli orologi al 2025. E ricordare che la Convenzione di Istanbul, vieta di usare la condotta sessuale pregressa della vittima per screditarne l'attendibilità. Un pro memoria sul divieto di inserire le donne vittime di violenza nella categoria di quelle che tutto sommato “se la sono cercata”, sarebbe servito anche al Tribunale di Torino. I giudici, con la sentenza 2356/2025, pur condannando un imputato per lesioni aggravate - con sospensione della pena - a danno della moglie lo hanno assolto da quello di maltrattamenti, per il quale non basta una singola aggressione. Nello specifico la signora non è stata considerata credibile nel sostenere l'abitualità dei maltrattamenti. Sotto la lente finisce la sua vita privata, una nuova relazione, la capacità di educare i figli, un rapporto conflittuale. Soprattutto, pesa lo scarso tatto nel comunicare al marito la fine del matrimonio: in modo “brutale” con un messaggio watshapp. Le frasi «sei una puttana, hai rovinato una famiglia, non guadagni un cazzo, farai la fame», da considerare quasi come il frutto dell'amarezza, umanamente comprensibile «per la dissoluzione della comunità domestica». Se poi la signora viene presa a pugni, in “un accesso d'ira” tanto da doverle ricostruire il viso con 21 placche, scatta il reato di lesioni gravi. Ma l'imputato non può considerarsi socialmente pericoloso, perché non lo farebbe con altri. Lo ha fatto con “sua” moglie, il cui comportamento non è stato “ineccepibile”. Tutt'altro che rara nei Tribunali l'abitudine di declassare la violenza domestica a liti di coppia. Una conclusione censurata dalla Cassazione, per l'ennesima volta con la sentenza 35435, del 30 ottobre scorso, la Suprema corte ha accolto il ricorso della procura contro l'assoluzione dal reato di maltrattamenti dell'imputato a danno della compagna. Una decisione presa ignorando del tutto la testimonianza di un'amica della signora che aveva raccontato di aver assistito alle aggressioni verbali e fisiche. Laconica la conclusione della Corte d'appello: «al di là di quello che possa aver detto l'amica», non c'è violenza unilaterale, solo conflittualità. Perché la teste sia stata considerata inattendibile, non è dato sapere.


