La posta del risparmiatore

Se la compagnia vuole vedere il testamento

Il padre di due fratelli beneficiari di una polizza Vita si chiede se sia corretto che la compagnia assicurativa pretenda di avere accesso alle disposizioni dell’assicurato contraente prima di liquidare il contratto assicurativo

a cura della redazione di Plus24

2' di lettura

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Mio fratello, deceduto il 31 ottobre 2022, ha sottoscritto nel dicembre 2020 due polizze vita, designando come beneficiari i nostri due figli. I figli, beneficiari, non rientrantrano nell’asse erditario non essendo eredi legittimi. All’atto della richiesta di pagamento, causa decesso del contraente-assicurato, la banca richiede : “originale o copia conforme dell’atto di notorietà dal quale risulti se sia stato redatto o meno testamento e se quest’ultimo è l’unico ed ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Dovrà inoltre essere allegata copia autentica del testamento...«se presente, così come previsto dal regolamento del contratto, punto 3 “condizioni di assicurazione ”». Tuttavia, sempre a pagina 9 di detto regolamento, il testo prosegua specificando che: “nel caso in cui siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, la dichiarazione o l’atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari”. La domanda che vi pongo è la seguente: non essendo i nostri figli eredi legittimi, seppure figurino come beneficiari della polizza, non è sufficiente presentare alla banca una semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara che non sono eredi legittimi, ma sono espressamente designati quali beneficiari delle polizze, al fine del pagamento?

Lidia T.

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Risposta a cura degli avvocati Matteo D’Argenio e Giuseppe Paternò di Sessa
(Studio legale D’Argenio Polizzi)

La richiesta della compagnia assicuratrice trova spiegazione negli articoli 1920 e 1921 del Codice Civile, secondo cui la designazione di beneficiario può essere fatta e – soprattutto – revocata o modificata per testamento, anche in modo implicito. Da qui la necessità della compagnia di conoscere, se esiste, il testamento. Non già ai fini della successione ereditaria, che non viene in rilievo in quanto la prestazione assicurativa ne esula, ma ai fini della corretta (e definitiva) individuazione dei beneficiari.
Ecco perché la compagnia deve ottenere una specifica dichiarazione a proposito dell’esistenza o meno di un testamento valido. In caso di indisponibilità di questa informazione, la compagnia potrebbe effettuare autonomamente, o richiedere ai beneficiari designati di effettuare, le opportune ricerche (inclusa l’eventuale consultazione del Consiglio Notarile competente), sempre e comunque nel rispetto della riservatezza dei dati dei beneficiari designati nel contratto. Senza un ordine del Giudice, infatti, la compagnia non può comunicare ad alcuno i dati personali di questi ultimi.

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