Scuolabus per disabili, sulle controversie decide il giudice amministrativo
La Cassazione sulla vicenda che vede al centro un ragazzo disabile, iscritto a un liceo di Cassino e residente in un piccolo Comune campano
di Andrea Alberto Moramarco
2' di lettura
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Una volta passata in giudicato la sentenza che ha affermato la propria competenza giurisdizionale a decidere sulla controversia, la questione non può più essere messa in discussione. Ciò vale, nel caso specifico, per le controversie tra genitori ed enti territoriali per la mancata attivazione del servizio di trasporto gratuito per disabili. Questo è quanto emerge dalla sentenza delle Sezioni unite della Cassazione 26556/2021 che, ponendo fine ad una intricata e paradossale vicenda processuale, sembra propendere per la giurisdizione amministrativa.
Il caso
Al centro della vicenda c'è la storia di un ragazzo disabile, iscritto dall'anno scolastico 2015-2016 ad un liceo di Cassino e residente in un piccolo comune campano distante poco meno di 20 km dalla città laziale. I genitori chiedevano alla Provincia di Caserta e alla stessa Regione Campania di attivare il servizio gratuito di trasporto scolastico in favore del figlio. Di fronte al silenzio manifestato dagli enti, i genitori si rivolgevano al Tar Campania (dicembre 2015), chiedendo di pronunciare l'illegittimità del silenzio e di ordinare alle amministrazioni interessate l'attivazione del servizio richiesto per l'anno scolastico in corso e per quelli successivi, oltre al risarcimento del danno. I giudici amministrativi si esprimevano però in termini negativi (aprile 2016), costringendo i genitori a ricorrere in appello al Consiglio di Stato. Nel frattempo, gli stessi genitori decidevano di provare anche la strada del giudizio ordinario (dicembre 2016), presentando un ricorso ex art. 702-bis Cpc contro il Comune di residenza, finalizzato alla rimozione della discriminazione subita dal figlio disabile, con la richiesta di attivare il servizio di scuolabus per l'anno scolastico successivo, ovvero il 2017-2018.Il Tribunale di Cassino accoglieva la domanda (ottobre 2017), ordinando agli enti coinvolti di attivare il servizio di scuolabus e liquidando il danno in via equitativa. Su appello del comune di residenza, tuttavia, la causa civile proseguiva in appello e si concludeva con la conferma della decisione favorevole al ragazzo da parte della Corte d'appello di Roma (dicembre 2019). Nelle more di questo giudizio, tuttavia, anche il Consiglio di Stato (febbraio-giugno 2018) si esprimeva favorevolmente alle richieste della famiglia dell'alunno disabile, rovesciando l'iniziale verdetto negativo del Tar.
La decisione
L'epilogo di questa intricata vicenda giudiziaria giunge però in Cassazione, dinanzi alla quale il Comune di residenza del ragazzo ricorre per evitare di risarcire il danno. Secondo l'ente locale, infatti, sulla questione si erano già espressi i giudici amministrativi i quali avevano esercitato correttamente il proprio potere giurisdizionale, dovendosi considerare il filone civilistico della vicenda e le relative sentenze totalmente nulli per difetto di giurisdizione. La Suprema corte condivide la tesi del Comune e dichiara che i giudici di merito hanno esercitato un potere giurisdizionale di cui erano privi, avendo sulle domande già provveduto in via definitiva altro giudice. Difatti, spiega il Collegio, la pronuncia di un giudice su una pretesa relativa ad un determinato rapporto, «estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione di detto giudice su tale rapporto», non potendo altro giudice esprimersi sulla stessa pretesa. Nella specie, si è trattato di identica pretesa sulla quale si erano già correttamente espressi i giudici amministrativi.
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