Sconti obbligatori per la scatola nera
di Maurizio Caprino
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Con la
Gli sconti
La nuova legge inserisce nel Codice delle assicurazioni l’articolo 132-ter, che per la prima volta stabilisce sconti obbligatori e predeterminati nella Rc auto. Già oggi un obbligo c’è (è contenuto alla fine del comma 1 dell’articolo 132), ma è vago: la norma stabilisce solo che gli sconti devono essere «significativi».
Una formulazione scelta dopo le accuse di dirigismo che vennero dalle assicurazioni ed ebbero l’effetto di bloccare i tentativi precedenti di introdurre una soglia minima inderogabile per gli sconti. Ma così si lasciò di fatto campo libero alle compagnie, che hanno praticato ribassi effettivamente significativi solo alle categorie di guidatori scelte da loro. Cioè fondamentalmente a chi risiede in zone a rischio, dove tra l’altro l’ampia diffusione delle frodi rende più utile la scatola nera; non c’è interesse a favorire anche chi risiede altrove, perché il beneficio per le assicurazioni sarebbe poco rilevante in rapporto al costo da sostenere per installare, far funzionare e smontare la scatola nera (sono oneri che la legge pone sempre a carico delle compagnie).
Ora è stato studiato un meccanismo articolato, che almeno nelle intenzioni vuol essere una giusta via di mezzo: l’entità degli sconti obbligatori non viene fissata rigidamente dalla legge, ma affidata a criteri determinati da un regolamento dell’Ivass da adottare entro 90 giorni (ma come sempre il termine non è perentorio).


