Sconti contributivi per chi assumerà percettori dell’assegno di inclusione
Con Adi e Sfl assunzioni «scontate» dal 1° gennaio
di Barbara Massara
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I punti chiave
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L’esonero per le assunzioni o trasformazioni di rapporti di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione (Adi) e del Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), decorre dal 1° gennaio 2024 e presuppone l’effettiva fruizione delle nuove misure di sostegno al reddito.
Lo precisa l’Inps nella circolare 111/2023 di ieri, con cui fornisce le prime indicazioni operative per l’applicazione dell’esonero previsto dagli articoli 10 e 12 del Dl 48/2023 in favore dei datori di lavoro privati che assumano a tempo determinato o indeterminato, o che trasformino i rapporti in tempo indeterminato, di soggetti percettori delle nuove misure sostitutive del reddito di cittadinanza in vigore dal 1° settembre 2023 (Supporto per la formazione) e dal 1° gennaio 2024 (Assegno d’inclusione).
L’effettiva operatività dello sconto contributivo è subordinata all’adozione di uno o più successivi provvedimenti dell’Istituto con cui saranno specificate le modalità di richiesta nel Portale delle agevolazioni nonché di effettiva fruizione dello stesso, anche in favore degli eventuali soggetti beneficiari diversi dal datore di lavoro.
Le percentuali
L’esonero è diversamente graduato in funzione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato dal 1° gennaio 2024. Per i contratti a tempo indeterminato, compreso l’apprendistato, è pari al 60% della contribuzione datoriale (esclusi i premi Inail) nei limiti di 8mila euro annui per un massimo di 12 mesi, mentre per quelli a termine, anche stagionali, è ridotto al 40% nei limiti di 4mila euro annui. In caso di trasformazione, l’esonero complessivo non può durare più di 24 mesi.
I requisiti
L’esonero è condiviso dal datore di lavoro con gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti nel processo di mediazione ed intermediazione previsti dall’articolo 10, quali ad esempio le agenzie per il lavoro, i patronati/enti bilaterali/enti del terzo settore/imprese sociali in caso di assunzione di disabili, le cui modalità di fruizione saranno definite dall’Inps con un successivo messaggio.
Il riconoscimento dello sconto è subordinato alla sussistenza di numerosi requisiti e condizioni previste dalla legge e illustrate dall’Istituto:
1) l’obbligo del datore di lavoro di inserire l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa;
2) il rispetto dell’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili ex articolo 3 della legge 68/1999 (non richiesta solo in caso di assunzione di disabile percettore di Adi o Sfl);
3) il possesso del Durc, l’assenza di violazioni delle norme fondamentali delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, nonché il rispetto del ccnl e degli altri accordi collettivi (articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006);
4) il rispetto del de minimis degli aiuti di stato, innalzato dal 2024 per la generalità dei datori di lavoro a 300mila euro nel triennio dal nuovo Regolamento Ue 2023/2831 del 13 dicembre 2023;
5) il rispetto dei principi generali delle assunzioni agevolate di cui all’articolo 31 del Dlgs 150/2015.
L’ulteriore specifica condizione da rispettare affinchè lo sconto non debba essere restituito è che il lavoratore fruitore della misura di sostegno non sia licenziato nei successivi 24 mesi dall’assunzione, se per non per giusta causa e giustificato motivo. L’esonero dovrà essere restituito maggiorato delle somme aggiuntive previste in caso di omissione contributiva qualora il licenziamento sia dichiarato illegittimo, in caso di recesso del datore di lavoro per mancato superamento del periodo di prova o al termine del periodo formativo di apprendistato, nonché nell’ipotesi di dimissioni per giusta causa.







