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Brasile, rally al test elettorale
All’appuntamento col voto il Paese si presenta forte di un’economia in crescita e forti rialzi per azionario e valuta. E ora?
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La rottamazione quinquies scopre le carte, allungando la definizione agevolata delle cartelle dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023. Considerato che con la rottamazione quater erano definibili i carichi affidati alla Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con la quinquies sarà possibile rottamare anche gli eventuali altri carichi affidati alla Riscossione nel periodo dal primo luglio 2022 al 31 dicembre 2023, coprendo quindi un arco temporale di 24 anni.
Potranno accedere alla rottamazione quinquies anche i contribuenti cosiddetti “decaduti”, a seguito del mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una o più rate della rottamazione quater. Sono però esclusi i debiti chiesti a seguito di accertamento, anche se facevano parte delle precedenti rottamazioni. Le cartelle di pagamento già oggetto di adesione alla rottamazione quater, anche a seguito di riammissione, per le quali al 30 settembre 2025 i pagamenti sono regolari, non potranno accedere alla rottamazione quinquies.
Rispetto alle precedenti versioni della rottamazione ter e quater, la rottamazione quinquies non prevede la cosiddetta “tolleranza” di cinque giorni per i pagamenti. L’unica tolleranza sarà quindi quella di calendario, nei casi di scadenza di sabato, domenica o giorno festivo.
La norma sulla rottamazione quinquies, in dirittura d’arrivo con la legge di Bilancio per il 2026, all’articolo 23, comma 1, stabilisce che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis (liquidazione automatizzata delle somme dovute in base alle dichiarazioni presentate) e 36-ter (somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni) del decreto sull’accertamento, Dpr 600/1973, e agli articoli 54-bis (liquidazione automatizzata dell’Iva dovuta in base alle dichiarazioni presentate) e 54-ter (controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia) del decreto Iva, Dpr 633/1972, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli chiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella. Con la definizione agevolata sono “azzerate” le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, o le sanzioni e le somme aggiuntive, e le somme maturate a titolo di aggio. Per le multe stradali irrogate dall’amministrazione dello Stato, l’azzeramento riguarda solo gli interessi.
Il pagamento delle somme dovute (comma 2) può essere fatto in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza: