Legge di Bilancio

Scadenze, rate e cartelle da sanare: il decalogo della nuova rottamazione

La definizione agevolata si allunga di un anno e mezzo, consentendo la sanatoria anche ai carichi affidati alla Riscossione nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023. Si può pagare l’ammontare dovuto in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o in un massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, in un arco temporale di nove anni

di Giuseppe Morina, Salvina Morina e Tonino Morina

Una veduta esterna della sede centrale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione

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La rottamazione quinquies scopre le carte, allungando la definizione agevolata delle cartelle dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023. Considerato che con la rottamazione quater erano definibili i carichi affidati alla Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con la quinquies sarà possibile rottamare anche gli eventuali altri carichi affidati alla Riscossione nel periodo dal primo luglio 2022 al 31 dicembre 2023, coprendo quindi un arco temporale di 24 anni.

Potranno accedere alla rottamazione quinquies anche i contribuenti cosiddetti “decaduti”, a seguito del mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una o più rate della rottamazione quater. Sono però esclusi i debiti chiesti a seguito di accertamento, anche se facevano parte delle precedenti rottamazioni. Le cartelle di pagamento già oggetto di adesione alla rottamazione quater, anche a seguito di riammissione, per le quali al 30 settembre 2025 i pagamenti sono regolari, non potranno accedere alla rottamazione quinquies.

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Rispetto alle precedenti versioni della rottamazione ter e quater, la rottamazione quinquies non prevede la cosiddetta “tolleranza” di cinque giorni per i pagamenti. L’unica tolleranza sarà quindi quella di calendario, nei casi di scadenza di sabato, domenica o giorno festivo.

1) Definibili 24 anni di debiti, dal 2000 al 2023

La norma sulla rottamazione quinquies, in dirittura d’arrivo con la legge di Bilancio per il 2026, all’articolo 23, comma 1, stabilisce che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis (liquidazione automatizzata delle somme dovute in base alle dichiarazioni presentate) e 36-ter (somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni) del decreto sull’accertamento, Dpr 600/1973, e agli articoli 54-bis (liquidazione automatizzata dell’Iva dovuta in base alle dichiarazioni presentate) e 54-ter (controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia) del decreto Iva, Dpr 633/1972, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli chiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella. Con la definizione agevolata sono “azzerate” le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, o le sanzioni e le somme aggiuntive, e le somme maturate a titolo di aggio. Per le multe stradali irrogate dall’amministrazione dello Stato, l’azzeramento riguarda solo gli interessi.

2) Come e quando si paga

Il pagamento delle somme dovute (comma 2) può essere fatto in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:

a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;

b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;

c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

In caso di pagamento rateale (comma3), sono dovuti, a decorrere dal primo agosto 2026, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo.

3) Domanda di adesione entro il 30 aprile 2026

L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili. Il comma 5 stabilisce che il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione agevolata, rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge; perciò, con la legge di Bilancio in vigore dal 1° gennaio 2026, la dichiarazione di adesione sarà pubblicata nel sito dell’agente della Riscossione, entro il 21 gennaio 2026. Con la dichiarazione di adesione, il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 54 rate bimestrali.

4) Stop alle liti pendenti

Nella dichiarazione di adesione (comma 6) il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Per l’estinzione dei predetti giudizi, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute. L’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio, dietro presentazione, da parte del debitore o dell’agenzia delle entrate Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell’ente creditore, della dichiarazione di adesione, e della comunicazione che, entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione dovrà inviare ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Entro il 30 aprile 2026 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data (comma 7).

5) Come si determina l’importo dovuto

Il comma 8 della manovra stabilisce che, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5. Può essere il caso dei contribuenti che sono “decaduti” a seguito del tardivo o mancato pagamento di una rata della rottamazione quater, ma che hanno già pagato integralmente quanto dovuto. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili (comma 9).

6) I benefici della definizione

Il comma 10 dispone che, a seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter “pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta” e 48-bis “disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni” del D. P. R. 602/1973;

g) si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ai fini del documento unico di regolarità contributiva (DURC), che può essere rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata.

7) La comunicazione della Riscossione

Il comma 11 dispone che, entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione alla rottamazione quinquies, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione nell’area riservata del sito internet istituzionale dell’agente della riscossione, la comunicazione è resa disponibile esclusivamente in tale area.

8) Come si paga

Il comma 12 stabilisce che il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente del debitore con le modalità indicate nella comunicazione inviata dall’agente della riscossione;

b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione rende disponibili, sul proprio sito internet;

c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

È inoltre disposto (comma 13) che, limitatamente ai debiti per i quali è stata presentata la dichiarazione di definizione agevolata:

a) alla data del 31 luglio 2026, sono automaticamente revocate le dilazioni sospese e non possono essere accordate nuove dilazioni;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

9) Quando la rottamazione quater è inefficace

Il comma 14 stabilisce che la definizione non produce effetti in caso di mancato o insufficiente versamento:

a) dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;

b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;

c) dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

Riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell’agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza che si determini l’estinzione del debito residuo.

10) Ripresa delle vecchie definizioni inefficaci e disco rosso per chi è in regola con i pagamenti

Il comma 18 stabilisce che possono essere estinti, secondo le norme della rottamazione quinquies:

a) pur se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese a norma:

1) dell’articolo 6, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 (prima rottamazione);

2) dell’articolo 1, comma 5, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 (rottamazione bis);

3) dell’articolo 3, comma 5, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 (rottamazione ter);

4) dell’articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (riapertura della rottamazione ter);

5) dell’articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (riapertura dei termini per le precedenti rottamazioni);

b) anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l’inefficacia della definizione, compresi in dichiarazioni rese a norma:

1) dell’articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, legge di bilancio per il 2023 (rottamazione quater);

2) dell’articolo 3-bis, comma 1, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 (riammissione alla rottamazione quater).

Il comma 19 dispone che non possono essere estinti, secondo le disposizioni della rottamazione quinquies, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla stessa data, compresi in dichiarazioni rese a norma:

a) dell’articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, legge di Bilancio per il 2023 (rottamazione quater);

b) dell’articolo 3-bis, comma 1, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 (riammissione alla rottamazione quater).

 

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