Rottamazione cartelle, via d’uscita anche per le multe
di Maurizio Caprino e Silvio Scotti
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Anche per le pendenze sulle multe stradali si apre una via d’uscita. La rottamazione delle cartelle vale anche per queste infrazioni nei Comuni che si avvalgono di Entrate-Riscossione e negli altri che l’hanno decisa in proprio. Nulla da fare, invece, dove i municipi hanno scelto di non aderire. La definizione agevolata, comunque, taglia solo gli interessi e non evita il raddoppio della sanzione, caratteristico delle infrazioni al Codice della strada non pagate in tempo. Inoltre, non riguarda quelle di carattere penale.
Il calcolo dei benefici
L’agevolazione riguarda solo gli interessi e non anche le sanzioni, perché la somma da cui nasce il debito è essa stessa una sanzione e non un tributo. Inoltre, il Dl 193/2016 non prevede alcuna deroga delle norme del Codice della strada che determinano l’importo dovuto, in base soprattutto a quando viene pagato.
Così resta il principio generale (articolo 195 del Codice) secondo cui per ogni infrazione ci sono un importo-base minimo e un massimo che è il suo quadruplo (con una differenza di qualche euro dovuta agli arrotondamenti). Nella maggior parte dei casi, si può pagare il minimo (il cosiddetto pagamento in misura ridotta) se si salda entro 60 giorni dalla notifica (con un ulteriore sconto del 30% introdotto a fine estate 2013 per chi provvede entro cinque giorni). Sforato questo termine, diventa dovuto un importo che è la metà del massimo, cioè all’incirca il doppio del minimo (anche qui influiscono gli arrotondamenti). È in questo raddoppio che normalmente sta l’aggravio principale per chi ha multe arretrate: e la rottamazione lo lascia invariato.
Un esempio concreto


