Riparatori indipendenti con accesso ai dati tecnici anche senza format doc
Per la Corte Ue l’obbligo di fornitura non impone anche formati modificabili
di Marina Castellaneta
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I costruttori di veicoli non sono obbligati a fornire a operatori indipendenti l’accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei loro prodotti in un formato modificabile elettronicamente. Inoltre, non è contraria al diritto Ue la possibilità per il costruttore di avere un canale di informazioni supplementari per concessionari e meccanici autorizzati. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 19 settembre (causa C-527/18).
Al centro del rinvio pregiudiziale d’interpretazione sollevato dalla Corte federale tedesca, il regolamento Ue 715/2007. La controversia nazionale vedeva contrapposti da un lato la Kia Motors Corporation e dall’altro lato un’associazione di categoria tedesca del commercio all’ingrosso di componenti per autoveicoli.
Quest’ultima sosteneva che il rifiuto dell’azienda automobilistica di fornire agli operatori indipendenti l’accesso in forma modificabile di informazioni sulla riparazione e la manutenzione delle automobili era contrario al diritto dell’Unione e, in particolare, al regolamento 715/2007 sull’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6). Ad avviso dell’associazione, l’accesso in modalità di solo lettura alla banca dati impediva di svolgere l’attività commerciale in modo concorrenziale.
In primo grado, i giudici tedeschi avevano ordinato alla Kia di mettere a disposizione i dati in forma modificabile, ma il verdetto era stato ribaltato in appello. Di qui la scelta della Corte federale di chiamare in aiuto gli eurogiudici, anche perché l’articolo 6 del regolamento si limita a stabilire che il costruttore è tenuto a fornire le informazioni in un formato standardizzato, senza chiarire se in modalità di sola lettura o in una forma modificabile elettronicamente.
La Corte ha dato una lettura dell’articolo favorevole alle aziende automobilistiche, non condividendo la posizione della Commissione europea secondo la quale - proprio per evitare ogni forma di discriminazione - il formato doveva essere uguale per tutti e, quindi, modificabile. Una tesi respinta dalla Corte.


