L’Iran rischia di diventare l’Alcatraz di Trump
di Giuliano Noci
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Via libera del Consiglio dei ministri al testo unico per la semplificazione degli iter amministrativi degli impianti di energia green, dei sistemi di accumulo e delle opere collegate. Il provvedimento, approvato in via preliminare, è il frutto del concerto tra tre ministeri (Ambiente, Pubblica amministrazione e Riforme) e risponde agli obiettivi messi nero su bianco anche nel Pnrr. Rispetto al mosaico molto frastagliato finora esistente, il testo unico riduce a tre i binari per lo sviluppo delle fonti green: attività libera, procedura abilitativa semplificata (Pas) e autorizzazione unica. Ma gli operatori, a partire dalle associazioni più rappresentative come Elettricità Futura, non hanno mancato di esprimere perplessità già in fase di messa a punto del provvedimento, perché introdurrebbe dei paletti in alcuni casi in cui finora non erano necessarie ulteriori autorizzazioni.
Ma vediamo in dettaglio cosa prevede il nuovo provvedimento. Il primo binario introdotto è quello dell’attività libera che si applica, per esempio, a tutti gli impianti solari sotto i 10 megawatt, senza particolari modifiche della struttura su cui sono installati o occupazione di suolo a quello della copertura su cui sono realizzati, ma anche alla modifiche di impianti esistenti (leggi potenziamento o rifacimento). Per questa tipologia di interventi, non sono richiesti atti di assenso o dichiarazioni tranne che in caso di vincoli paesaggistici. Ed è su quest’ultimo punto che si sono molto concentrate le critiche degli operatori delle rinnovabili.
Il provvedimento introduce infatti alcune eccezioni, in primis quando il nuovo impianto o la rimodulazione di un progetto esistente insiste su beni oggetto di tutela o in aree naturali protette: in questo caso, infatti, si applica il regime della Pas. Se, invece, questo tipo di installazioni o rifacimenti è relativo a beni come ville o parchi non tutelati ma di non comune bellezza, o complessi di cose che hanno un particolare valore estetico (inclusi centri e nuclei storici) scatta una trafila più lunga con l’intervento delle soprintendenze che devono esprimere un parere vincolante (e che, se negativo, blocca il processo) e con la richiesta soggetta all’ok dell’autorità di tutela del vincolo paesaggistico con allungamento dei tempi per la possibilità di richiedere approfondimenti istruttori.
Un termine, quest’ultimo, che può arrivare fino a 45 giorni e sui quali, come detto, Elettricità Futura ha espresso la propria contrarietà con riferimento agli impianti già installati perché «introduce inutili costi e lungaggini burocratiche» in quanto prevede una nuova autorizzazione anche per questi progetti. Altre limitazioni riguardano la possibilità di applicare, anche per i progetti legati a impianti rinnovabili, il meccanismo del silenzio assenso (in presenza di uno o più vincoli su questo fronte, occorre l’ok dell’autorità preposta alla tutela dello stesso).
Il secondo regime è , riguarda invece progetti che non richiedono procedimento di “permitting” e non sono assoggettati a valutazioni ambientali. Il provvedimento prevede diverse casistiche a seconda che la richiesta non presenti ostacoli o sia, invece, soggetta a vincoli comunali e/o di altre amministrazioni. In assenza di prescrizioni, il titolo abilitativo si intende rilasciato entro 30 giorni (che salgono a 45 giorni se sono necessari più atti di assenso o a 75 in caso di convocazione della conferenza dei servizi).