Perdere il volo aereo a causa delle lungaggini burocratiche dei controlli alle frontiere legate a nuovo sistema Entri/Exit (EES) non rientra nella casistica ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri aerei. In questi casi non è previsto né il rimborso del biglietto né il riconoscimento di una compensazione economica. Questo perché i controlli sono di competenza delle autorità di frontiera e in questi casi, in linea generale non sussiste alcun diritto alla compensazione pecuniaria o al rimborso del costo del biglietto
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Il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto, invece, in diverse circostanze previste dal Regolamento europeo. In particolare, quando il volo viene cancellato e il viaggiatore decide di non accettare una soluzione alternativa proposta dalla compagnia aerea. Il diritto al rimborso si applica anche nei casi di negato imbarco per overbooking e quando il ritardo supera le cinque ore.
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La riforma dei diritti dei passeggeri
La questione si inserisce nel contesto della revisione della normativa europea sui diritti dei viaggiatori dopo 13 anni di discussione. L’accordo politico raggiunto tra Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea dovrà ora completare l’iter di approvazione formale prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, prevista nel 2027.
La revisione del regolamento è stata criticata dalla Iata, l’associazione delle compagnie aeree che aveva chiesto di modificare l’attuale soglia delle compensazioni sottolineando come già ora i vettori pagano 8 miliardi l’anno di rimborsi a livello mondiale sulla base delle richieste dell’1% dei passeggeri. Del resto, osserva la Iata, le compagnie aeree hanno l’interesse a portare i passeggeri dove devono andare ed essere puntuali e questo regolamento non cambia la vecchia formulazione che lascia l’onere dei rimborsi soltanto sulle spalle dei vettori anche quando non sono direttamente responsabili, sempre secondo l’Associazione.
Uno dei punti più discussi, infatti, riguarda la soglia minima di ritardo necessaria per ottenere una compensazione economica. Le compagnie aeree e alcuni Stati membri avevano proposto di elevarla a quattro o addirittura sei ore. L’intesa politica raggiunta mantiene invece il principio delle tre ore di ritardo come riferimento per l’accesso agli indennizzi.
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Il sistema continua a prevedere compensazioni fino a 600 euro in caso di cancellazione del volo, negato imbarco o ritardi significativi imputabili alla compagnia aerea.
Quando si applica il Regolamento UE 261/2004
Il Regolamento si applica a tutti i voli in partenza da un aeroporto dell’Unione europea, nonché da Islanda, Norvegia e Svizzera, indipendentemente dalla nazionalità della compagnia aerea.
Per i voli in arrivo nell’Unione europea, invece, la tutela è garantita soltanto se il vettore operativo ha sede nell’UE. Sono quindi esclusi i voli effettuati da compagnie extraeuropee diretti verso aeroporti europei, ad esclusione dei vettori del Regno Unito a cui si applicano le regole Ue nonostante la Brexit.
Per beneficiare delle tutele previste dal regolamento è necessario presentarsi al check-in entro i termini stabiliti dalla compagnia aerea. In caso contrario, il passeggero perde il diritto agli eventuali indennizzi.
Compensazioni economiche e assistenza
L’importo della compensazione varia in funzione della distanza del volo:
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* 400 euro per voli compresi tra 1.500 e 3.500 chilometri;
* 600 euro per tratte superiori a 3.500 chilometri.
Oltre all’indennizzo economico, le compagnie aeree sono tenute a fornire assistenza ai passeggeri in attesa di una soluzione alternativa. Tra le misure previste figurano pasti e bevande, due comunicazioni gratuite e, se necessario, il pernottamento in hotel con relativo trasferimento da e per l’aeroporto.
Se la compagnia non presta assistenza, il passeggero può provvedere autonomamente e chiedere successivamente il rimborso delle spese sostenute, conservando tutta la documentazione e le ricevute.
In presenza di ritardi superiori a cinque ore, il viaggiatore può rinunciare al viaggio e ottenere il rimborso integrale del biglietto.
Cancellazione del volo
Quando un volo viene cancellato, il passeggero può scegliere tra il rimborso del biglietto e il trasporto alternativo verso la destinazione finale in condizioni comparabili.
Se la cancellazione viene comunicata meno di 14 giorni prima della partenza e non viene offerta un’alternativa adeguata, può spettare una compensazione fino a 600 euro, a seconda della distanza della tratta.
Anche l’anticipo significativo dell’orario di partenza può essere equiparato a una cancellazione e dare diritto alle stesse forme di tutela previste dal regolamento europeo.
Overbooking e negato imbarco
In caso di overbooking, i passeggeri con prenotazione confermata che si presentano regolarmente al check-in hanno diritto a scegliere tra il rimborso del biglietto e la riprotezione su un altro volo. Possono inoltre ottenere una compensazione economica fino a 600 euro, oltre all’assistenza prevista dalla normativa europea. L’importante, secondo Flightright, piattaforma europei per i diritti dei passeggeri, che venga conservata e presentata tutta la documentazione delle spese sostenute.
Se il volo alternativo parte il giorno successivo, la compagnia deve garantire anche il pernottamento e il trasferimento da e per l’hotel. Il regolamento specifica meglio anche quali sono le circostanze straordinarie che escludono le compagnie aeree dai risarcimenti.
Bagaglio a mano e trasparenza dei prezzi
Tra le novità più significative della riforma figurano le regole sulla trasparenza tariffaria. Le compagnie aeree saranno tenute a indicare con maggiore chiarezza il costo complessivo del viaggio, comprensivo dei principali servizi accessori, inclusi quelli relativi al bagaglio da cabina.
È stata invece accantonata l’ipotesi di rendere gratuito il trasporto del bagaglio a mano. L’obiettivo della riforma è piuttosto quello di consentire ai consumatori un confronto immediato e trasparente tra le diverse offerte presenti sul mercato.
Una scelta che ha suscitato le critiche delle compagnie low cost. Il vero timore, tuttavia, non sembra essere la perdita di flessibilità per il passeggero, quanto la possibilità che quest’ultimo possa confrontare più facilmente il costo effettivo del viaggio. Un volo pubblicizzato a prezzi stracciati, infatti, una volta aggiunti trolley, scelta del posto e altri servizi accessori, potrebbe rivelarsi molto meno conveniente rispetto a quanto suggerito dal prezzo iniziale.
Più tutele per famiglie e persone con disabilità
Le nuove regole prevedono inoltre che i minori di 14 anni possano sedere accanto a un accompagnatore senza costi aggiuntivi.
Vengono rafforzate anche le garanzie per le persone con disabilità o a mobilità ridotta e per i loro accompagnatori, con l’obiettivo di rendere il trasporto aereo più accessibile e inclusivo.
Infine, arriva lo stop alla pratica del cosiddetto “no-show”: le compagnie non potranno più cancellare automaticamente il volo di ritorno qualora il passeggero non abbia utilizzato la tratta di andata. Una modifica richiesta da tempo dalle associazioni dei consumatori e destinata ad avere un impatto concreto sui diritti dei viaggiatori.