Rider, l’algoritmo li qualifica lavoratori subordinati
Il Tribunale di Milano ha ritenuto che l'attività svolta dai ciclofattorini ha tutti gli elementi propri che caratterizzano il lavoro dipendente
di Giampiero Falasca
3' di lettura
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I rider che consegnano cibo per le piattaforme digitali non possono essere inquadrati come lavoratori autonomi qualora la loro prestazione sia gestita in maniera puntuale e stringente dall’algoritmo: con questo principio il Tribunale di Milano (sentenza 1018, pubblicata il 20 aprile 2022) conferma l’orientamento, ormai largamente maggioritario, della giurisprudenza sul tema della qualificazione dei lavoratori della gig economy.
La vicenda nasce dal ricorso di un ciclofattorino che aveva stipulato con una piattaforma digitale un contratto di lavoro autonomo, mediante il quale si impegnava a ritirare e consegnare cibo, con un mezzo di locomozione proprio, sulla base degli ordinativi ricevuti dall’applicazione appositamente creata dalla piattaforma.
Questo lavoratore chiedeva al Tribunale che il rapporto fosse riqualificato in forma subordinata o, comunque, che a esso fossero applicate le tutele tipiche della subordinazione attraverso il meccanismo previsto dall’articolo 2 del Dlgs 81/2015.
Subordinazione di fatto
Il Tribunale ha accolto la domanda principale, ritenendo che gli indicatori emersi nel corso dell’istruttoria fossero sufficiente a dimostrare la subordinazione del fattorino.
Durante la causa è emerso, in particolare, che il rider all’inizio del rapporto scarica sul proprio smartphone una app tramite la quale riceve delle proposte di consegna, che può accettare o rifiutare. Tali proposte sono relative a specifiche sessioni di lavoro, cui il rider può accedere in base a indicatori statistici collegati alla sua prestazione.








