Molto meno agevolato è chi aveva la scadenza l’estate scorsa: la proroga al 31 ottobre significa guadagnare solo pochi mesi. Ma qui subentra la proroga di sette mesi disposta dal regolamento europeo.
Quest’ultimo, però, non vale per tutti: il suo campo di applicazione è limitato sia nel tempo sia per categoria di veicolo. Precisamente, riguarda solo le revisioni in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 (mentre la normativa nazionale prevede scaglioni di scadenze fino al 31 dicembre 2020), per i mezzi delle categorie internazionali M (autoveicoli per trasporto di persone), N (autocarri), O3 (rimorchi con una massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 10 t), O4 (rimorchi con una massa massima superiore a 10 tonnellate) e T5 (trattori con velocità massima superiore ai 40 km/h).
Dunque, non possono fruire dei sette mesi di proroga tutti i veicoli della categoria L nelle sue varie declinazioni, cioè i ciclomotori e i motoveicoli, a due, tre o quattro ruote.
Mettendo insieme tutti questi parametri, si ricava che:
chi ricade nell’ambito di applicazione di entrambe le normative (quindi se auto, bus, autocarri, rimorchi e simili, con scadenza originaria compresa tra 1° febbraio e 31 agosto scorsi) può scegliere quella più favorevole per il suo caso e quindi fruire di tutti e sette i mesi di proroga “europea” se le regole italiane non gli consentono di meglio;