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Requisiti minimi, Dm verso l’entrata in vigore: le 15 novità sull’efficienza degli edifici

Dai ponti termici ai sistemi Bacs, dalle strutture di ricarica all’antincendio, dalle schede tecniche al calcolo delle superfici. Il decreto Ambiente, in vigore dal 3 giugno, è ricco di novità per progettisti e imprese

di Mariagrazia Barletta

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Verifica più accurata e puntuale dei ponti termici e, poi, la messa in campo di una progettazione olistica che tenga in debita considerazione la sicurezza sismica e antincendio, il benessere termoigrometrico e la qualità dell’aria indoor. Dunque, mentre si progettano i metodi per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, è necessario preoccuparsi di massimizzare alcuni benefici collaterali all’intervento di efficientamento, tra cui il comfort e la sicurezza antincendio e sismica. E poi l’obbligo di riferirsi, nelle verifiche, sempre ed esclusivamente alle misure esterne lorde.

A ciò si aggiungono le modifiche ai parametri dell’edificio di riferimento o target con cui devono confrontarsi le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti di primo livello. Due misure che concorrono a rendere la progettazione più rigorosa e che, rispetto ai metodi in uso finora, possono inquadrare gli edifici in una classe energetica diversa. Sono solo alcune delle innovazioni apportate dal Dm 28 ottobre 2025 che modifica il cosiddetto decreto “requisiti minimi”. Le nuove regole saranno in vigore dal 3 giugno 2026.

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1 - Verifica più accurata per i ponti termici

Il decreto rafforza l’attenzione verso il benessere termoigrometrico e la qualità dell’aria interna e impone una verifica più accurata dei ponti termici, ossia delle porzioni dell’involucro dove c’è dispersione di calore a causa di discontinuità di tipo costruttivo, strutturale o geometrico e dove si utilizzano materiali con diversi valori di conducibilità termica.

Sono punti in cui vi è un incremento del flusso termico ed in corrispondenza dei quali si ha una maggiore perdita di energia che determina temperature superficiali più basse da cui derivano problemi di muffa e condensa.

Più nel dettaglio, per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni importanti di primo livello, l’edificio di riferimento, ossia quello target cui l’edificio reale deve confrontarsi, ingloba ora anche cinque tipologie di ponti termici relativi ai nodi: balcone, cassonetto, davanzale, architrave e spalla del serramento, per i quali sono fornite le trasmittanze termiche lineiche, ossia un parametro che ci dice quanto il nodo incriminato incide nel calcolo della dispersione energetica. Sono parametri con cui il progetto dell’edificio deve confrontarsi e che non vanno sforati e questo induce ad entrare nel dettaglio della verifica dei ponti termici, che – se non soddisfano i nuovi parametri – vanno corretti.

Il decreto del ministero dell’Ambiente sui requisiti minimi

L’appendice A del decreto introduce, infatti, in funzione delle zone climatiche, coefficienti per i cinque più comuni ponti termici che l’edificio deve rispettare. L’appendice riporta – come nella versione precedente del Dm requisiti minimi - i valori di trasmittanza per le strutture opache disperdenti e per le chiusure tecniche, sempre comprensivi degli apporti dei ponti termici. In più, però – come detto – ora si introducono verifiche puntuali sui ponti termici più ricorrenti.

norma specifica anche che le lunghezze dei ponti termici da utilizzare nel calcolo dell’edificio di riferimento sono pari a quelle dell’edificio reale. La verifica dei ponti termici diventa più accurata anche per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, per le quali viene introdotto il calcolo della trasmittanza termica e della trasmittanza termica limite, comprensive dei ponti termici.

Ai fini del calcolo della trasmittanza termica limite, sono indicati, per undici tipologie di ponti termici (pilastro, solaio interpiano, balcone, angolo, etc..), i coefficienti lineici di trasmissione in funzione delle zone climatiche e della posizione dell’isolante (su lato esterno, su lato interno, in intercapedine).

2 - Superfici lorde nei calcoli

Incide in modo importante sulle verifiche stabilite per le diverse tipologie di intervento e sulla caratterizzazione dell’edificio di riferimento, la modifica che impone di far riferimento, nei calcoli, sempre alle superfici lorde esterne.

Per l’edificio di riferimento, infatti, si prevede che per tutti i dati di input e per i parametri non definiti dal Dm si utilizzino i valori dell’edificio reale con riferimento alle misure esterne lorde. Si fa riferimento alle misure esterne lorde anche per le verifiche relative al coefficiente medio globale di scambio termico, nonché per il calcolo della trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello.

Questa misura “pesa” sul calcolo della superficie disperdente e dunque sui fabbisogni termici, con conseguenze sui risultati delle verifiche e anche sulle classi energetiche degli Attestati di prestazione energetica (Ape).

3 - Ristrutturazioni di secondo livello, eliminata la verifica del parametro H’T

Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, come specificato, si impone il rispetto dei limiti di trasmittanza termica, comprensiva dei ponti termici. In più, un’importante semplificazione si ottiene con l’eliminazione dell’obbligo della verifica del coefficiente medio globale di scambio termico (H’T), che era difficile da rispettare nel caso di involucri con una buona percentuale di superfici vetrate.

Per le ristrutturazioni importanti di primo livello i valori massimi ammissibili del coefficiente medio globale di scambio termico sono rivisti e calibrati in funzione alla percentuale di componenti vetrati e alla zona climatica.

Viene aggiunto, inoltre, un importante chiarimento: si specifica che, ai fini della verifica del coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione, è necessario considerare sia le parti opache sia quelle trasparenti dell’involucro dell’edificio oggetto di intervento nel solo caso in cui entrambe siano di proprietà del medesimo soggetto giuridico; qualora le parti opache appartengano a un soggetto giuridico diverso da quello a cui fanno capo le parti trasparenti, la verifica dell’H’T deve essere eseguita solo sulla parte su cui si interviene.

4 - Interventi assimilati alla nuova costruzione

Il Dm modifica la casistica degli interventi che, ai fini delle verifiche, sono assimilabili alle nuove costruzioni e dunque devono seguire regole più severe. In particolare, si considerano nuove costruzioni anche gli interventi di recupero di volumi esistenti precedentemente non climatizzati o i cambi di destinazione d’uso (come il recupero di sottotetti, depositi e magazzini), purché la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente e comunque superiore a 500 m3.

Viene anche precisato che, se la nuova porzione ha un volume lordo climatizzato inferiore o uguale al 15% di quello esistente o comunque inferiore a uguale a 500 m3, l’ampliamento non è considerato nuova costruzione, ma devono comunque essere rispettati i requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti o per le riqualificazioni energetiche a seconda che gli interventi insistano su una superficie di involucro superiore o inferiore al 25% della superficie disperdente. Quest’ultima va intesa come quella lorda complessiva dell’edificio, risultante dopo gli interventi e includendo la parte ampliata.

5 - Obbligo sistemi Bacs

Entro il 3 giugno gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 KW, devono installare – se non li hanno - sistemi di automazione e regolazione degli edifici (Building Automation and Control Systems - Bacs). Devono cioè dotarsi dell’infrastruttura tecnologica che consente il controllo e l’ottimizzazione degli impianti di climatizzazione, di illuminazione e di sicurezza, rendendo l’edificio uno smart building.

I sistemi Bacs devono essere di classe di efficienza B o superiore, come definita dalla norma Uni En Iso 5210-1, a condizione che la loro installazione sia tecnicamente realizzabile e garantisca, al netto di qualunque incentivo o beneficio fiscale, un tempo di ritorno semplice inferiore a sei anni.

La mancata installazione di tali sistemi va motivata dal progettista nella relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti. Tale obbligo, previsto solo per le ristrutturazioni importati di primo livello e per le nuove costruzioni viene, dunque, esteso notevolmente.

6 - Sistemi di regolazione della temperatura

Nel definire le prescrizioni per le nuove costruzioni e per gli interventi di ristrutturazione importante e di riqualificazione energetica, il Dm prevede, in caso di sostituzione del generatore di calore, l’obbligo di installazione di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, dove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare, a condizione che la loro installazione sia tecnicamente realizzabile e garantisca, al netto di qualunque bonus fiscale, un tempo di ritorno semplice inferiore a sei anni.

La mancata installazione è argomentata dal professionista nella relazione tecnica.

7 - Obblighi di integrazione delle infrastrutture di ricarica

Il decreto stabilisce obblighi più severi per l’integrazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici non residenziali. Rispetto al Dlgs 48 del 2020, per gli edifici non residenziali si prevede un numero maggiore di punti di ricarica, sia in caso di nuova costruzione che di ristrutturazioni importanti.

Il Dm, oltre a rendere più stringenti le regole introdotte dal Dlgs 48 del 2020, entra anche nel merito delle caratteristiche tecniche delle colonnine e delle infrastrutture di canalizzazione, e lo fa anche per gli edifici residenziali.

8 - Approccio olistico e attenzione all’antincendio

Il Dm propone un approccio olistico, invitando – nel momento in cui si progetta per contenere i consumi energetici – a guardare anche alla sicurezza antincendio e sismica e al benessere termoigrometrico. In particolare, il Dm introduce l’obbligo di seguire le norme antincendio quando si eseguono ristrutturazioni importanti di primo livello.

Più nel dettaglio, il decreto prevede un collegamento con le norme di prevenzione incendi nel primo allegato e più precisamente nel capitolo dedicato alle prestazioni degli edifici di nuova costruzione e alle ristrutturazioni importanti di primo livello.

Secondo il Dm, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, nel caso di interventi che riguardino le parti opache dell’involucro edilizio, si applicano le pertinenti disposizioni in materia di prevenzione incendi. Una disposizione che – per gli edifici di civile abitazione – va messa a sistema con il Dm del Viminale (Dm 25 gennaio 2019) che tratta la sicurezza antincendio dei condomìni, dove si prevede l’obbligo di ottemperare alle regole di prevenzione incendi per le nuove costruzioni e per gli interventi che interessino oltre il 50% della superficie complessiva delle facciate.

9 - Valutazione di sicurezza (Ntc) obbligatoria

Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti è obbligatoria la valutazione di sicurezza prevista dalle Norme tecniche delle costruzioni. L’obiettivo è determinare se è necessario aumentare la sicurezza strutturale tramite interventi mirati o se l’uso dell’edificio possa continuare senza intervento.

10 - Reti di teleriscaldamento e cogenerazione

Il Dm introduce il metodo Carnot per definire i fattori di conversione in energia primaria dell’energia fornita da reti di teleriscaldamento e impianti di cogenerazione, con l’obiettivo di determinare in modo più preciso l’efficienza di tali sistemi.

11 - Semplificazioni per la relazione tecnica

La relazione tecnica di progetto viene alleggerita nel caso di riqualificazione energetica che preveda la sola sostituzione dei serramenti.

In questo caso, la relazione può essere compilata in modo parziale, occupandosi delle dichiarazioni riguardanti: la permeabilità all’aria e la trasmittanza termica dei nuovi serramenti, il soddisfacimento della verifica di trasmittanza, la trasmittanza dei serramenti sostituiti, la verifica del fattore di trasmissione solare totale della componente finestrata per le chiusure tecniche trasparenti con orientamento da est a ovest.

Inoltre, sempre in caso di riqualificazione energetica, in presenza di chiusure oscuranti o di tipologie di superfici trasparenti per le quali risulti soddisfatta la verifica del fattore di trasmissione solare totale, la relazione tecnica può essere sostituita dalla dichiarazione dell’impresa esecutrice attestante la marcatura Ce dei serramenti di nuova fornitura. In caso di sostituzione del generatore di calore, la relazione deve contenere anche l’asseverazione del progettista sull’ottemperanza agli obblighi di installazione di sistemi Bacs e di dispositivi autoregolanti per il controllo della temperatura degli ambienti interni. Infine, ai fini dell’obbligo di redazione della relazione tecnica, il decreto sancisce che la sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con una a condensazione a gas non costituisce cambio di tipologia del generatore.

12 - Schede tecniche per ascensori e scale mobili

Nel capitolo che definisce le prescrizioni comuni alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni importanti e alle riqualificazioni energetiche viene introdotto l’obbligo di dotare ascensori e scale mobili di una specifica scheda tecnica redatta dalla ditta installatrice.

Per gli ascensori questa deve riportare: il tipo di tecnologia, la portata, la corsa, la potenza nominale del motore, il consumo energetico per ciclo di riferimento e la potenza di standby. Per le scale e i marciapiedi mobili i dati da comprendere nella scheda sono: il tipo di tecnologia, la potenza nominale del motore, il consumo energetico con funzionamento in continuo. Le schede devono essere conservate dal responsabile dell’impianto.

13 - Obbligo per il progettista di considerare sistemi alternativi ad alta efficienza

In fase di progettazione, per la realizzazione di nuovi edifici o per le ristrutturazioni importanti di primo livello, il progettista deve tener conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili. Le valutazioni di merito vanno inserite nella relazione ex legge 10.

14 - Deroghe

Viene ampliato l’elenco delle deroghe al Dm requisiti minimi, che non si applica nel caso di interventi sull’impianto termico esistente che comportino il rifacimento di uno strato di un componente dell’involucro (ad esempio, il pavimento).

Qualora la sostituzione di tale strato non sia funzionale all’impianto, non è richiesto il rispetto di alcun limite sulla trasmittanza del componente. Sono esclusi dal campo di applicazione anche gli interventi sugli impianti esistenti volti al loro mantenimento in efficienza e sicurezza, purché non prevedano alcuna sostituzione dell’impianto o delle sue parti.

15 - Edifici Nzeb

Ai fini della definizione di edificio a energia quasi zero, si stabilisce che la quota obbligatoria di integrazione di impianti da fonti rinnovabili va valutata o per l’intero edificio, qualora i singoli servizi energetici di climatizzazione estiva e invernale e produzione di acqua calda sanitaria di tutte le unità immobiliari siano soddisfatti esclusivamente da impianti termici centralizzati, oppure per singola unità immobiliare qualora i singoli servizi energetici siano soddisfatti solo o anche da impianti a servizio, in maniera esclusiva, di singole unità immobiliari.

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