Sviluppo sostenibile

Regolamento anti-deforestazione al rush finale: filiere ai raggi x

Dal 30 dicembre entrano in vigore le nuove regole Ue per le imprese medio-grandi. Coinvolte a regime 25-30mila aziende italiane

La deforestazione nella zona di Parà in Amazzonia. Dal 30 dicembre grandi  e medie imprese dovranno applicare il regolamento Eudr. Focus sulla catena di fornitura di sette materie prime  (Adobe Stock)

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Il conto alla rovescia è cominciato. Dopo due rinvii in due anni e una serie di semplificazioni per andare incontro alle preoccupazioni delle imprese interessate, il regolamento Ue contro la deforestazione (Eudr) dovrà essere applicato a partire dal 30 dicembre da quelle grandi e medie che rientrano nel perimetro. Per le piccole e micro imprese l’obbligo scatterà invece dal 30 giugno 2027.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

L’obiettivo delle nuove regole è contribuire ad arginare il fenomeno della riduzione delle foreste responsabile dell’11 % delle emissioni globali di gas serra. Gli occhi sono puntati su sette materie prime che costituiscono le principali cause di deforestazione a livello globale: olio di palma, soia, legno, cacao, caffè, carne bovina e gomma. Le aziende Ue che importano, vendono o esportano queste materie prime e centinaia di prodotti da loro derivati - identificati secondo precisi codici doganali - dovranno dimostrare che non provengono da terreni deforestati o degradati a partire dal 31 dicembre 2020. E che la loro produzione avviene nel rispetto delle leggi del Paese di provenienza. Lo faranno con una dichiarazione di due diligence (Dds) che dovrà essere caricata su Traces, la piattaforma online della Commissione Ue, prima che i prodotti siano immessi sul mercato o esportati. «Entro dicembre - chiarisce Fabio Favorido, partner & associate director, Nature and Climate impact di Bcg - le aziende devono aver messo a punto l’infrastruttura per generare in tempo reale la mappatura dei fornitori e la loro geolocalizzazione, attraverso un processo interno di compilazione e caricamento già collaudato. Perché da fine 2026 senza dichiarazione di due diligence nessuna spedizione si muoverà».

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Esercizio di trasparenza

Un esercizio all’insegna della trasparenza non di poco conto per alcuni comparti strategici del made in Italy come il food, la carta e il legno-arredo. A complicare i giochi è anche la lista di codici merceologici modificata più volte, ma ora definitiva. Qualche esempio? Con l’ultima revisione di luglio - approvata da Europarlamento e Consiglio Ue a metà settembre - sono entrati anche il caffè solubile, alcuni derivati dell’olio di palma (compresi saponi in barre o in fiocchi) e le lingue di bovino congelate. Per i prodotti appena inclusi le imprese dovranno rispettare l’obbligo di due diligence solo dal dicembre 2027. Mentre pelli bovine grezze e cuoio sono stati esclusi insieme a semi di soia destinati alla semina, alcuni articoli in gomma e i sedili per aeromobili e autoveicoli.

Le semplificazioni

Lo scorso maggio Bruxelles ha inoltre ristretto la platea e introdotto una serie di semplificazioni. «Si tratta – sottolinea Favorido – di interventi reali e non cosmetici. Il cambiamento più importante è nella distribuzione degli obblighi lungo la filiera: oggi il carico si concentra sull’operatore a monte cioè chi immette per primo il prodotto sul mercato Ue che deve presentare la dichiarazione di due diligence». Gli operatori a valle non devono più raccogliere e trasmettere a loro volta i numeri di riferimento delle dichiarazioni dei fornitori. Ed è previsto un regime una tantum semplificato per i piccoli operatori primari. Tutte misure che secondo Bruxelles ridurrebbero i costi di adeguamento del 75 per cento.

Non esiste un numero ufficiale aggregato sulla platea delle imprese italiane interessate dalla normativa come operatori a monte: « Indicativamente, incrociando i dati disponibili – fa notare Favorido - un valore ipotizzabile potrebbe situarsi tra le 25 e le 30mila: di esse circa 24.400 sono riferibili al settore del legno-arredo, già soggetto dal 2010 all’ Eutr, (il regolamento legno divenuto applicabile nel 2013). La parte restante riguarda invece gli altri settori».

Punti di forza e possibili rischi per le Pmi

Il punto di forza principale delle nuove regole, dice Favorido, «è l’introduzione di uno standard unico europeo dove prima esistevano solo certificazioni volontarie frammentate e non comparabili». Le aziende che investono ora in mappatura della filiera acquisiscono un patrimonio informativo riutilizzabile anche per la gestione del rischio fornitori, per rispondere ad altri obblighi di sostenibilità o per negoziare meglio con i propri fornitori. «Chi si muove in anticipo – precisa - può trasformare l’obbligo normativo in un vantaggio competitivo verso i clienti europei, soprattutto rispetto a concorrenti extra-Ue meno organizzati».

Le semplificazioni introdotte da Bruxelles «sono passi nella giusta direzione, ma non risolvono il problema principale delle imprese: il continuo movimento del quadro regolatorio è di per sé un costo, indipendentemente dal contenuto delle singole semplificazioni». Il rischio più concreto per le Pmi è quello di restare escluse dalla filiera: se un fornitore in un Paese terzo non riesce a garantire tracciabilità, l’impresa italiana collegata può perdere l’accesso a quella fornitura fino a quando non trova un’alternativa. «Per attenuare questi costi - conclude Favorido - la strada più efficace resta l’aggregazione tramite consorzi di filiera o piattaforme di tracciabilità condivise tra imprese dello stesso settore».

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