Corte Costituzionale

Regeni: processo sbloccato dalla Consulta, lo Stato anticiperà le spese per consulenze degli imputati

Bocciata la disciplina che impediva, agli 007 imputati assenti, di avere assicurato il diritto di difesa

di Patrizia Maciocchi

ANSA/ANGELO CARCONI

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La mancanza di fondi statali perilconsulente tecnico di parte, nominato dal difensore d'ufficio di un imputato irreperibile, impedisce una difesa tecnica effettiva, nella parte in cui non prevede che onorari e spese siano anticipati dallo Stato. Un vulnus al diritto di difesa che va sanato introducendo un’ipotesi eccezionale di anticipazione erariale degli onorari e delle spese del consulente tecnico. Salva la possibilità per lo Stato di recuperare i relativi importi nei confronti degli imputati nel caso in cui divengano reperibili. La Corte costituzione (sentenza 12/2026) ha così rimosso l'ostacolo che aveva fermato il processo a carico dei quattro 007 egiziani accusati della morte diGiulio Regeni, il ricercatore italiano rapito a Il Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani, con evidenti segni di tortura.

La necessità di un consulente di parte

Una impasse che si era creata nel processo Regeni, celebrato in assenza degli imputati, l'impossibilità di notificare loro il procedimento a causa della mancata collaborazione del Cairo. A sollevare la questione di costituzionalità, nel corso del dibattimento davanti alla Corte d'assise di Roma, erano stati i difensori d'ufficio degli imputati: il generale Sabir Tareq, i colonnelli Usham Helmy e Ather Kamal e il maggiore Magdi Sharif, tutti del servizio di sicurezza interno egiziano, accusati del sequestro e, per uno di essi, delle lesioni personali e dell'omicidio pluriaggravati del ricercatore italiano.

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La presenza di un consulente di parte si era resa necessaria per la traduzione di documenti in lingua araba. Da lì la richiesta dei difensori d'ufficio di nominare un consulente di parte a spese dello Stato, a tutela del diritto di difesa, e i conseguenti dubbi di costituzionalità della disciplina sulla consulenza tecnica nella parte in cui, nella speciale ipotesi di processo in assenza, non prevede che le relative spese siano anticipate dallo Stato. Una preclusione bollata dal giudice delle leggi come incostituzionale per violazione dell'articolo 24 della Costituzione.

La sentenza della Consulta 192/2023

Nel mirino è finito l'articolo 225, comma 2, del Codice di procedura penale, nella parte in cui - per l’eccezionale ipotesi introdotta dalla sentenzadella stessa Corte numero 192 del 2023 - non prevede che l'onorario e le spese spettanti al consulente di parte nominato dal difensore d'ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell'imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 83 del Testo unico delle spese di giustizia per l'ipotesi di ammissione al gratuito patrocinio.

L'ipotesi eccezionale - definita con la sentenza del 2023 - è quella in cui si proceda, in assenza - per uno dei delitti previsti dall'articolo 1 della Convenzione di New York contro la tortura quando - a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato -, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo. Con la sentenza 192/2023, infatti, la Corte costituzionale ha affermato che la disciplina del processo in assenzanon può risolversi in un’immunità di fatto che impedisca di accertare i crimini di tortura, pena una lesione del dovere processuale di salvaguardare la dignità della persona.

La mancata cooperazione dello stato di appartenenza degli imputati

La Consulta oggi ha ribadito la rilevanza costituzionale dell'ausilio delleconoscenze tecnico-scientifichenel processo penale. Quando l'accertamento della responsabilità richieda specifiche competenze il consulente tecnico è «parte integrante dell'ufficio di difesa». Per questo ogni limitazione imposta alla possibilità, per lo stesso imputato, di valersi del suo contributo si risolve in una menomazione del diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Carta. Nella sentenza 12/2026 i giudici delle leggi sottolineano che questa esigenza di tutela non è ravvisabile nel processo in assenza, nel quale la rinuncia dell'imputato a presenziare al giudizio coinvolge tutti i suoi diritti partecipativi, compreso quello di farsi assistere da un esperto.

Diverso, però, è il caso, esaminato dalla Corte, in cui si procede in assenza in quanto la chiamata in giudizio è stata resa impossibile dalla mancata cooperazione dello Stato di appartenenza dell'imputato. In quest’eccezionale ipotesi, mancando unarinuncia dell'accusatoa esercitare i diritti partecipativi nel processo a suo carico, il principio di effettività della difesa rende necessario compensare la restrizione di tutela che inevitabilmente si correla alla sua assenza, sollevando il difensore d'ufficio che necessiti di un ausilio tecnico dall'onere economico derivante dalla nomina di un consulente.

Dopo il deposito della sentenza della Consulta in merito al diritto della difesa e alla nomina dei consulenti dei difensori degli imputati, entro 10 giorni gli atti verranno restituitiai giudici della Prima corte d'assise di Roma chefisserà l'udienza a febbraio durante la quale verrà affidato l'incarico per le consulenze. È attesa presumibilmente per aprile la requisitoria del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco.

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