Referendum: ecco cosa prevedono i cinque quesiti su Jobs act e cittadinanza
Quattro sul lavoro, per i quali sono state raccolte più 4 milioni di firme e uno sulla cittadinanza, per il quale sono state raccolte 637 mila firme
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L’8 e il 9 giugno i cittadini sono chiamati alle urne per votare cinque i referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza promossi da sindacati e associazioni. Per la Corte Costituzionale sono risultati ammissibili quattro quesiti referendari sul lavoro, per i quali sono state raccolte più 4 milioni di firme, e il referendum sulla cittadinanza, per il quale sono state raccolte 637 mila firme. Ecco, nel dettaglio, i quesiti e una sintesi di cosa prevedono.
1. Stop ai licenziamenti illegittimi: il testo del primo quesito e cosa prevede
Il primo dei quattro referendum sul lavoro punta sull’abrogazione della disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti del Jobs Act. Nelle imprese con più di 15 dipendenti, le lavoratrici e i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 in poi non possono rientrare nel loro posto di lavoro dopo un licenziamento illegittimo. La normativa impedisce il reintegro anche nel caso in cui il giudice dichiari ingiusta e infondata l’interruzione del rapporto.
«Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»
2. Tutele per lavoratori e lavoratrici delle piccole imprese
Il secondo quesito referendario sul lavoro riguarda la cancellazione del tetto all’indennità nei licenziamenti nelle piccole imprese. Nelle aziende con meno di 16 dipendenti, in caso di licenziamento illegittimo, oggi una lavoratrice o un lavoratore può avere al massimo sei mensilità di risarcimento, anche qualora il giudice reputi infondata l’interruzione del rapporto.
«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”?»


