Direttiva Ue

Reati ambientali, arriva la stretta: aumentano le aggravanti. Reclusione fino a 12 anni per l’inquinamento

Introdotta aggravante sul Dlgs 231. Sanzionato il commercio di prodotti inquinanti e la produzione abusiva di ozono e gas serra. Lesioni e morte: pene più alte

di Ivan Cimmarusti

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Il decreto “anti eco-crimini” varato dal Consiglio dei ministri alza la tutela penale dell’ambiente e prova a colpire anche la filiera: inquinamento ambientale più severo, nuovo reato per chi mette in circolazione prodotti che inquinano, ritocchi quando dall’eco-delitto derivano lesioni o morte, aggravanti contro profitto e falsi documentali. Nel pacchetto entrano anche due nuovi capitoli penali su ozono e gas a effetto serra (con rinvio ai regolamenti Ue), una stretta sulla responsabilità 231 degli enti e una “macchina” istituzionale basata su dati, coordinamento in Cassazione e Strategia nazionale.

Codice penale: inquinamento più severo, aggravanti più estese

L’articolo 452-bis viene ritoccato: accanto all’ecosistema compare esplicitamente anche l’habitat. Le aggravanti si allargano. La pena da due a sei anni è aumentata da un terzo alla metà quando l’inquinamento è prodotto alternativamente:

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1. in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2. in danno di specie animali o vegetali protette;

3. in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;

4. in danno di un ecosistema quando l’inquinamento ha effetti durevoli.

Se l’inquinamento di un habitat in area protetta/vincolata ne causa la distruzione, l’aumento sale da un terzo a due terzi. Ulteriore aumento se deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone.

Nuovo reato: “commercio di prodotti inquinanti”

Arriva l’articolo 452-bis.1: punisce chi abusivamente immette sul mercato o mette in circolazione un prodotto il cui impiego, attraverso scarico/emissione/immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di aria/acque/suolo-sottosuolo, oppure di ecosistema, habitat, biodiversità (anche agraria), flora o fauna.

La pena aumenta se dal fatto deriva pericolo per vita/incolumità o un pericolo rilevante per qualità dell’aria, del suolo o delle acque, o per ecosistema/habitat/fauna/flora.

Tornano anche qui le aggravanti “di contesto” (aree protette/vincoli, specie protette, ecosistemi notevoli, effetti durevoli) e l’aumento fino a due terzi se è distrutto un habitat in area protetta/vincolata.

Lesioni e morte: pene più alte e richiamo esteso al nuovo reato

L’articolo 452-ter viene aggiornato: il rinvio non riguarda più solo il 452-bis, ma anche il 452-bis.1. Nel primo comma del 452-ter il decreto sostituisce i valori «nove» e «dieci» con «undici» e «dodici» ed estende il rinvio anche al 452-bis.1.

Aggravanti “economiche” e “documentali”

Con il nuovo articolo 452-sexiesdecies scatta l’aumento di pena se dal reato deriva un profitto di rilevante entità oppure se il fatto è commesso usando o presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. In parallelo, la norma definisce anche la nozione di «abusivamente» (articolo 452-quinquiesdecies), includendo violazioni di disposizioni Ue e atti attuativi, oltre ai casi di autorizzazioni ottenute fraudolentemente o con reati contro la Pa.

Ozono e gas serra: due nuovi capitoli penali legati ai regolamenti Ue

Ozono-lesive (regolamento Ue 2024/590): chi abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono (pure o miscele) è punito con reclusione da due a cinque anni e multa 10.000-80.000 euro; stesse pene per prodotti/apparecchiature che le contengono o ne dipendono. Se commesso per colpa grave, pene diminuite da un terzo a due terzi.

Gas fluorurati a effetto serra (regolamento Ue 2024/573): per produzione/import/export (anche di prodotti/apparecchiature che contengono o dipendono da tali gas) è previsto arresto 6-12 mesi o ammenda 10.000-150.000; per immissione sul mercato/uso/rilascio arresto due-sei mesi o ammenda 1.000-50.000.

231: entra il nuovo reato e si alzano le quote

Nel Dlgs 231/2001 (articolo 25-undecies) entra il nuovo 452-bis.1 tra i reati-presupposto. Nel comma 1, in un passaggio, «novecento» diventa «milleduecento» quote. Per le violazioni degli articoli 4 e 5 (ozono e gas serra) è prevista per l’ente una sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote. E per i delitti aggravati (452-bis e 452-bis.1, commi 2-4; 452-quater, comma 3) e per l’aggravante del profitto rilevante (452-sexiesdecies, n. 1) le sanzioni aumentano di un terzo.

Dati, coordinamento e strategia: la «macchina» istituzionale

Il ministero della Giustizia dovrà inviare ogni anno alla Commissione Ue dati su condanne definitive, archiviazioni, persone fisiche, enti ex 231 e tipologia/ammontare di pene e sanzioni, con pubblicazione sul sito con cadenza triennale e aggiornamenti. Nasce un Sistema di coordinamento nazionale presso la Procura generale in Cassazione (Pg Cassazione, Pg Corti d’appello, Procuratore nazionale antimafia): linee guida entro sei mesi dall’entrata in vigore e aggiornamento almeno biennale.

Infine, la Strategia nazionale: il Parlamento deve elaborarla entro il 21 maggio 2027 e aggiornarla ogni tre anni entro il 21 maggio, con approccio basato sull’analisi dei rischi.

Riproduzione riservata ©
  • Ivan Cimmarustigiornalista

    Luogo: Roma

    Lingue parlate: Italiano, inglese

    Argomenti: Sicurezza, giudiziaria, inchieste, giustizia tributaria

    Premi: Nel 2011 tra i vincitori del Premio Internazionale Antimafia Livatino-Saetta

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