Cina-Taiwan, duello in Africa: il caso eSwatini e la politica dei dazi zero
dal nostro corrispondente Alberto Magnani
di Maurizio Caprino
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L’impegno dell’assicurato a far riparare il proprio veicolo da un
Già 15 anni fa le compagnie, per tagliare i costi di liquidazione, hanno incentivato il ricorso a riparatori convenzionati. Con alterne vicende, legate a modifiche normative, interventi dell’Antitrust e sentenze anche della Corte di giustizia europea.
La questione non riguarda solo la Rc auto, ma anche le coperture opzionali. Come quella contro gli eventi naturali, oggetto delle due cause decise dalla Terza sezione civile del Tribunale di Torino con le sentenze di appello 1530/2017 (depositata il 22 marzo, giudice Latella) e 657/2017 (depositata il 7 febbraio, giudice Ferrero). Si può parlare di due cause-pilota, perché promosse da due officine che poi nel giudizio sono state seguite dai legali della Federcarrozzieri. E in entrambi i casi i riparatori avevano titolo a far causa perché gli automobilisti danneggiati avevano ceduto loro il credito del risarcimento, altra prassi avversata dalle compagnie per i costi.
Secondo i giudici torinesi, la clausola che contiene l’impegno a rivolgersi a una carrozzeria convenzionata, pena l’applicazione di uno scoperto supplementare del 10% e il rifiuto di rinnovo alla scadenza della polizza con tale formula, è una «restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi». Come tale, rientra fra le clausole vessatorie, che in base agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile necessitano di approvazione specifica per iscritto da parte del contraente, considerato parte debole nel contratto.
L’assicurazione aveva argomentato il contrario citando una sentenza della Cassazione (la 1317/1998), secondo cui tale clausola «attiene al processo di formazione del contratto e costituisce un patto interno al rapporto concluso tra le parti». Ma il giudice di Torino osserva che quello era un caso diverso: si discuteva di provvigioni per un mediatore.
La compagnia ha citato anche la sentenza 16386/2002, sulle tariffe riconosciute dalle Asl ai laboratori di analisi per prestazioni oltre i limiti fissati, che però non rientrano nei casi citati dall’articolo 1341, comma 2, che è tassativo. Inoltre, in questo caso la Cassazione aveva deciso sui rapporti tra l’azienda pubblica e il laboratorio, non sulle conseguenze per l’assistito.