Rc auto nelle aree private, possibile la sospensione
Il recepimento dell’ultima direttiva Ue limita solo durata e modalità dello stop. Lo schema di Dlgs prevede copertura per i monopattini e non per le bici elettriche
di Maurizio Hazan
3' di lettura
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Il 3 agosto ha fatto clamore la notizia di due estensioni dell’obbligo di copertura Rc auto: a i mezzi lasciati fermi anche in aree private non aperte al traffico e ai monopattini elettrici. Ma queste sono solo due parti dello schema di Dlgs di recepimento della direttiva Ue 2021/2118 sulla Rc auto, approvato dal Consiglio dei ministri quel giorno, che contiene altre novità. E pure le questioni su aree private e monopattini vanno approfondite.
Va premesso che il tempo stringe: la direttiva va recepita entro il 23 dicembre, quindi è lecito ritenere che il testo resterà per lo più invariato.
Tra le altre novità, l'armonizzazione dei massimali minimi di copertura, il rafforzamento dei controlli non discriminatori e intrusivi sui veicoli da parte degli Stati, il riconoscimento cross-border degli attestati di rischio, la disciplina di organismi di indennizzo, comparazione dei prezzi e sinistri con rimorchi trainati da veicolo.
Ma cambia soprattutto l’ambito di operatività oggettiva: nell'apertura del titolo X del Codice delle assicurazioni private (Cap) dall'articolo 122 viene tolta la limitazione dell'obbligo alla circolazione dei veicoli su aree pubbliche (o a queste equiparate). In linea con la consolidata giurisprudenza della Corte Ue, i nuovi commi 1-bis e 1-ter correlano l'obbligo al semplice fatto che il veicolo rientri tra quelli specificamente individuati dal Cap (articolo 1, lettera rrr), a prescindere dalle sue caratteristiche, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento ed anche «in relazione a veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni» (come i bus navetta delle aree aeroportuali). Conta che al momento del sinistro il veicolo sia usato conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto; ciò, oltre a escludere l'obbligo se un mezzo polifunzionale è usato in attività diverse, può aprire dubbi quando un veicolo sia utilizzato in modo anomalo.
Lo schema di Dlgs prevede deroghe (articolo 122-bis), nei limiti della direttiva. Molto opportunamente sdogana la possibilità di sospendere la copertura (già ammessa nel Dm 54/2020 sul contratto base) se temporaneamente l'assicurato non usa il veicolo e lo comunica alla compagnia. La sospensione potrà essere prorogata più volte durante l'annualità assicurativa, sino a nove mesi; non paiono dunque ammesse più sospensioni tra loro non consecutive. La messa in circolazione del veicolo in tempo di sospensione comporterà, in caso di sinistro, l'intervento del Fondo di garanzia e una sanzione amministrativa doppiata rispetto all’ordinaria mancata copertura.


