Quella circolare di Mattarella del ’90 sull’integrazione scolastica e poi le dimissioni
Nel testo elaborato da ministro della Pubblica istruzione Mattarella proponeva, «ove possibile», a non superare i 5 alunni per gruppo linguistico
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Effettivamente anche al capo dello Stato, Sergio Mattarella, è capitato di occuparsi di alunni stranieri nelle scuole italiane. Nella sua breve esperienza da ministro nel VI Governo Andreotti, durata circa un anno, l’allora titolare della Pubblica istruzione (come si chiamava l’attuale Mim) aveva emanato una circolare (la n. 205 del 26 luglio 1990) che, facendo seguito a una di qualche mese prima (la 301 del 1989) si occupava di integrazione in aula. E che già dall’oggetto (“La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale”) indicava la strada da seguire.
Chiedilo al Sole
Fatta la premessa che si trattava di un’altra Italia, un’altra scuola e anche un’altra politica immigratoria (la legge Turco-Napolitano che per prima ha dato una veste organica alla regolamentazione del fenomeno immigratorio sarebbe arrivata solo otto anni dopo, ndr) quel documento è a suo modo passato alla storia. Appena qualche ora dopo averla firmata, infatti, Mattarella si dimise, insieme ad altri quattro ministri della sinistra Dc, per protestare contro la scelta dell’esecutivo di porre la fiducia alla Camera sulla legge Mammì sulle Tv private.
L’appello all’integrazione e il tetto
Venendo al merito delle indicazioni ministeriali di allora, una volta citati i dati sulla presenza degli studenti di cittadinanza non italiana nelle nostre classi e aver suggerito la costituzione di «comitati o gruppi di lavoro e di un ufficio di riferimento per le problematiche degli alunni stranieri», la circolare si sofferma prima sull’ammissione dell’alunno straniero nella scuola dell’obbligo e su come determinare la classe d’iscrizione. Invitando la comunità scolastica a non «dimenticare che gli alunni stranieri sono prima di tutto alunni: bambini e bambine, ragazzi e ragazze, con le loro individualità e differenze, fra le quali l’appartenenza ad una diversa etnia»e a non escludere, comunque, «gli opportuni accertamenti sul piano motorio, cognitivo e socio-affettivo che sono alla base di una corretta azione programmatoria per tutti gli alunni».
Dopodiché il testo si occupa dei profili organizzativi e stabilisce che «l’assegnazione alle classi è effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe». Suggerendo, da un lato, di «ripartire gli alunni stranieri in ragione di qualche unità soltanto per classe, al fine di agevolarne la naturale integrazione linguistica con gli alunni italiani» e, dall’altro, di andare oltre quella soglia di cinque «nei momenti di specifiche attività linguistiche».
L’importanza dell’«ove possibile»
Delle disposizioni di 36 anni fa colpisce soprattutto quell’«ove possibile», che ritorna qualche riga sotto quando si dice che «per quanto possibile, le attività di sostegno linguistico saranno intensificate nella fase iniziale dell’anno scolastico» e che è riecheggiato più volte nelle interlocuzioni di questi giorni tra i tecnici del Mim, di Palazzo Chigi e del Colle nella stesura del testo del decreto atteso domani in Cdm. Anche a proposito del tetto del 30% che adesso si punta a introdurre. Ove possibile, appunto.
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