Pubblicità in autostrada, abusiva anche quella visibile soltanto dal casello
La Cassazione stringe le maglie sui divieti alle installazioni pubblicitarie in prossimità delle autostrade
di Maurizio Caprino e Marisa Marraffino
3' di lettura
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La Cassazione stringe le maglie sui divieti alle installazioni pubblicitarie in prossimità delle autostrade, precisando che sono illegittimi tutti i cartelloni visibili anche solo dai caselli e pur se collocati in un centro urbano. Ne risponde, con la sanzione prevista dall'articolo 23 del Codice della strada, non solo l'autore dell'infrazione, ma anche il proprietario del mezzo pubblicitario utilizzato e in genere chiunque apponga la cartellonistica.
Distrazione da evitare
La Corte, con l'ordinanza 29000 depositata il 6 ottobre, ribadisce che la pericolosità delle installazioni pubblicitarie a ridosso delle autostrade è implicita nel fatto che possa causare pericolo e distrazione per i conducenti, perché può attirarne l’attenzione. E non importa che la società che aveva installato i cartelli avesse nel frattempo ceduto l'attività a un'altra impresa (peraltro, non è raro né nuovo il fenomeno della creazione di nuove società da parte dello stesso soggetto che rende più difficile la notifica delle sanzioni, ndr): il proprietario del mezzo pubblicitario al tempo della contestata infrazione ne risponde con l'inserzionista, senza deroghe.
La pericolosità delle insegne visibili dalle autostrade ha da tempo indotto anche i giudici amministrativi a interpretazioni rigorose, anche se per la sicurezza molto è cambiato rispetto a quando entrò in vigore il Codice, trent’anni fa: oggi la maggior fonte di distrazione è l’uso degli smartphone (e in parte pure gli impianti multimediali di bordo, anche se il loro utilizzo durante la guida è consentito e talvolta necessario persino per operazioni di base come regolare il climatizzatore). Così sono vietate pure le insegne sui tetti degli immobili o i cartelloni all'ingresso degli edifici delle imprese visibili dalle autostrade.
Il Codice della strada
A definire il perimetro di liceità delle insegne pubblicitarie è l'articolo 23, comma 7 del Codice della strada, che vieta ogni forma di pubblicità lungo e in vista di itinerari internazionali, dele autostrade e strade extraurbane principali e relativi accessi. In sostanza, consente solo le insegne di esercizio, che però vanno autorizzate dall'ente proprietario della strada entro limiti e condizioni stabiliti con un Dm delle Infrastrutture.
Dunque, la partita si gioca quasi sempre sulla differenza tra insegna commerciale e di esercizio. La definizione di quest’ultima non è data dal Codice della strada, ma dal suo Regolamento di esecuzione, all'articolo 47, comma 1. Norma su cui la giurisprudenza ha precisato che va intesa in senso rigorosamente restrittivo, circoscrivendola a quei casi in cui serva a segnalare il luogo ove si esercita l'attività di impresa per consentire di individuare agevolmente l'entrata. Se invece prevale la funzione promozionale, l'insegna è vietata, perché ha carattere essenzialmente pubblicitario.



