In Senato

Proposta di legge per ridistribuire opere e reperti pubblici in base alla “provenance”

In Commissione Cultura il DDL sulla rotazione espositiva dei beni culturali nei territori di provenienza riassegna ruolo autorizzativo al MiC. Si torna indietro? Come andare avanti

Allestimento del Museo Archeologico Nazionale Cerite

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Il 25 marzo 2026 il senatore di Fratelli d’Italia Guido Quintino Liris ha presentato, in Senato, un disegno di legge recante “Disposizioni per la valorizzazione territoriale e la rotazione espositiva dei beni culturali nei territori di provenienza”. Successivamente, il 29 luglio 2026, il DDL è stato assegnato alla Commissione Cultura di Palazzo Madama per l’avvio dell’iter.
L’articolato della proposta di legge ha come obiettivo la valorizzazione dei beni culturali di proprietà pubblica (Stato, regioni, enti pubblici territoriali e altri enti pubblici), che siano stabilmente esposti in musei, fondazioni o istituti culturali diversi dal comune di originaria provenienza o di rinvenimento, riconosciuti di rilevante interesse storico, artistico, archeologico o demoetnoantropologico, mediante l’istituzione di un sistema di rotazione espositiva temporanea nei territori di originaria provenienza o di rinvenimento (Art. 1, co.1).
Attraverso un sistema di prestiti inter-museali della durata massima di 90 giorni, il DDL intende rafforzare il legame identitario tra le comunità locali e il patrimonio culturale di riferimento, promuovere la diffusione equilibrata delle opportunità culturali sul territorio nazionale, favorire lo sviluppo turistico e culturale dei comuni interessati, nonché garantire la tutela, la sicurezza e l’integrità dei beni culturali coinvolti.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

Tomba 669, corredo del III secolo a. C., Museo Archeologico Nazionale di Melfi

La procedura

A proporre istanza di prestito al Ministero della Cultura, a norma dell’articolo 3, saranno «i comuni nel cui territorio il bene culturale è stato originariamente rinvenuto, realizzato o storicamente collocato». I richiedenti potranno fare domanda una volta all’anno per ciascun bene indicando: il periodo di prestito (che non dovrà essere superiore a tre mesi), la sede espositiva, le misure di sicurezza, conservazione e assicurazione previste e il progetto culturale e scientifico collegato all’esposizione. Spetterà quindi al MiC decidere sull’accoglimento dell’istanza di prestito, previo parere della soprintendenza competente e dell’istituto o ente detentore del bene, tenendo conto della compatibilità della richiesta con le esigenze di tutela e conservazione. In particolare, il Ministero terrà conto dell’idoneità strutturale e impiantistica della sede espositiva, della conformità della sede espositiva agli standard nazionali e internazionali di sicurezza e conservazione, della copertura assicurativa per l’intera durata del trasferimento, inclusi il trasporto e la permanenza, a carico del comune richiedente. Laddove il MiC ravvisi esigenze di tutela del bene o possibilità di rischio per l’integrità del bene, l’autorizzazione dovrà essere negata con provvedimento motivato.
A fronte del parere positivo del Ministero, il disposto dell’articolo 5 del DDL prevede la sottoscrizione di un accordo trilaterale di collaborazione per l’esposizione temporanea da parte del Ministero della Cultura, dell’ente detentore del bene e del comune richiedente, avente ad oggetto: durata e modalità del trasferimento del bene, le responsabilità delle parti, l’onere dei costi di trasporto, vigilanza e assicurazione e eventuali iniziative culturali congiunte.

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Le novità: i beni culturali oggetto del prestito

Il disegno di legge promosso dall’onorevole Liris, per quanto lodevole nelle intenzioni, sembrerebbe, allo stato attuale, non sufficientemente innovativo sul piano giuridico. A norma dell’articolo 2 del DDL, come proposto, non vengono fatte differenziazioni riguardo ai beni culturali oggetto delle disposizioni. L’unica precisazione è che i beni culturali riguardanti la legge debbano essere «stabilmente esposti in musei, fondazioni o istituti culturali diversi dal comune di originaria provenienza o di rinvenimento». Questo di fatto lascerebbe fuori quei beni che, per qualsiasi ragione, non siano esposti, ma siano custoditi nei depositi e si distanzierebbe dall’iniziativa del 2021 «100 opere tornano a casa», voluta dall’ex Ministro Dario Franceschini, in virtù della quale 100 opere custodite nei depositi di 14 tra i musei più importanti d’Italia sono tornate, per dieci anni, nei musei di provenienza per cui erano state concepite. In quel caso la decisione era stata presa ex ante dal Ministero, in base a richieste provenienti dalle realtà periferiche.

Caramica canosina, IV-II secolo a.C., Museo Archeologico Nazionale di Canosa

Le novità: l’inversione e i limiti dei soggetti legittimati alla richiesta

Ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 42/2004 l’ente prestatore dei beni in questione deve inviare una richiesta di autorizzazione per il trasferimento «almeno quattro mesi prima dell’inizio della manifestazione». Mentre, il DDL prevede che siano soltanto «i comuni nel cui territorio il bene culturale è stato originariamente rinvenuto, realizzato o storicamente collocato» a poter presentare istanza al MiC, ossia l’eventuale beneficiario del prestito. Nel silenzio di indicazioni temporali precise il testo sembra quindi rimandare ai canonici quattro mesi prima della mostra/iniziativa, mentre l’autorizzazione dovrà essere rilasciata entro tre mesi dalla richiesta (come recentemente previsto dalla L. 17 marzo 2026 n. 40).

Questa inversione del soggetto legittimato alla richiesta del prestito, che pone enfasi sugli enti locali che abbiano un qualche legame con il bene culturale sembra porsi in linea con i principi della Convenzione di Faro, ratificata con Legge 1 ottobre 2020, n. 133, con cui si dava ratifica ed esecuzione alla Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. Quest’ultima, nel riconoscere il diritto di accesso al patrimonio culturale da parte delle comunità di patrimonio, valorizza proprio quel legame tra un’opera e il territorio che l’ha prodotta o custodita, lo stesso principio che sembra ispirare la proposta Liris, restituendo temporaneamente alle realtà periferiche la possibilità di riappropriarsi, anche solo per un periodo limitato, di un patrimonio che sentono proprio.

Le novità: il reinserimento del MiC nelle procedure

Le procedure in materia di autorizzazione al prestito di beni culturali per mostre in Italia e all’estero sono già disciplinate dall’articolo 48 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Codice) e dalla Circolare n. 29 del 22 ottobre 2019 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, servizio IV, che dispone che la competenza al rilascio dell’autorizzazione sia delegata al Soprintendente, ad esclusione di alcuni casi espressamente indicati come «esclusi dalla delega». Tale Circolare n. 29 del 2019 riprende il disposto della Circolare n. 28 del 14 giugno 2018 (DA-GABP – Servizio IV mostre) per semplificare e razionalizzare le procedure di autorizzazione al prestito per le mostre, a norma degli art. 48 e 66 del D.Lgs 42/2004. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni al prestito sono stabiliti dal Decreto del Ministro per beni e le attività culturali 29 gennaio 2008, il cui allegato 1), parte integrante dello stesso, contiene le “Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni al prestito delle opere d’arte”, elaborate da un’apposita Commissione di esperti.

Pertanto il reinserimento del Ministero nella procedura andrebbe in controtendenza rispetto ai tentativi di semplificazione fin qui operati. Resta il dubbio su quale possa essere la ragione dietro l’auspicato – dal DDL – re-inserimento simbolico del MiC nella procedura, che potrebbe essere quello di conciliatore o supremo autorizzatore a fronte di situazioni di diniego che si sono cristallizzate nel tempo. Tale re-inclusione potrebbe aumentare il carico di lavoro del MiC, la cui DA-GABP – Servizio IV ha in carico tutti i prestiti fuori delega e quelli internazionali.

La novità: una finestra temporale limitata

La finestra temporale prevista per il prestito, della durata massima di tre mesi, potrebbe tuttavia risultare limitata al fine di garantire una piena fruizione dell’opera e di favorire il ripristino di quel legame con la comunità d’origine che riconosce in essa un bene identitario, come previsto dalla Convenzione di Faro.

La novità: il sostegno finanziario ai comuni

A copertura delle spese dei prestiti temporanei che i comuni con minore capacità finanziaria dovranno sostenere, è prevista, all’articolo 6 del DDL, l’istituzione, presso il MiC, di un Fondo nazionale per la valorizzazione territoriale dei beni culturali. Per tutte le altre incombenze è prevista, invece, la possibilità di attingere dal Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Questa dotazione si somma alla possibilità, prevista dall’articolo 48 co. 6 del Codice, che nel caso il progetto espositivo venga dichiarato «di rilevante interesse culturale o scientifico», il beneficiario del prestito possa godere di detrazioni fiscali, pari al 22,25% del premio assicurativo pagato in relazione alla giacenza delle opere fuori sede durante l’evento, e al 15,50% di quello sostenuto per i trasporti (Legge 28/2/1983, n.53), nonché di usufruire degli sgravi fiscali connessi alle erogazioni liberali effettuate per l’organizzazione di mostre.

Il disegno di legge non è stato ancora discusso ed è pertanto suscettibile di modifiche nel corso dell’iter parlamentare. Si ritiene auspicabile che le questioni sopra evidenziate possano essere prese in considerazione dalle Commissioni competenti, anche al fine di chiarire alcuni aspetti applicativi della disciplina proposta. Un’ulteriore riflessione meriterebbe, inoltre, l’applicazione della disciplina alle Regioni a statuto speciale. Il testo, nella sua formulazione attuale, non sembra infatti chiarire in che misura le disposizioni previste siano destinate a trovare applicazione anche in tali territori, tenuto conto delle specifiche competenze attribuite in materia di patrimonio culturale dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

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