La sospensione del processo civile in attesa della sentenza penale su un incidente stradale va applicata solo se tra i due procedimenti c’è identità dell’oggetto e dei soggetti coinvolti. Lo ha stabilito una recente sentenza delle Sezioni unite della Cassazione (la 13661 del 21 maggio 2019).
L’articolo 75, comma 3 del Codice di procedura penale stabilisce che, se l’azione civile per ottenere dall’imputato il risarcimento dei danni da reato è proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso sino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad impugnazione.
Così la sospensione era stata applicata dal Tribunale di Milano anche a un caso in cui la moglie, i figli e i fratelli di una vittima di incidente stradale avevano fatto causa al responsabile civile e al suo assicuratore, dopo che i soli fratelli si erano costituiti parti civili nel processo penale contro il responsabile (condannato in primo grado). Contro la sospensione, i congiunti avevano proposto regolamento di competenza in Cassazione.
La Terza sezione della Corte - rilevando che non c’era coincidenza tra i soggetti costituiti parti civili e quelli che avevano proposto l’azione civile e che in questo giudizio era presente l’assicuratore del responsabile - aveva prospettato che a decidere fossero le Sezioni unite. Delineando tre possibili soluzioni: la sospensione del giudizio civile nei confronti di tutti i soggetti o soltanto per il danneggiante e l’imputato oppure nessuna sospensione.
Le Sezioni unite, premettendo che il valore dell’uniformità dei giudicati ha nel tempo perso importanza (ad esempio nel rapporto tra giudizio tributario e penale, ma anche in seno al medesimo giudizio penale) e che è il principio costituzionale del giusto processo a dover guidare il giudice, hanno concluso che le ipotesi di sospensione del processo civile previste dall’articolo 75 devono rappresentare un’eccezione. Che, in quanto tale, deve essere interpretata restrittivamente.