Prelievo senza avviso al difensore se prevale lo scopo terapeutico
Non si informa l’avvocato se la richiesta della polizia «ha rilievo marginale». Convolgimento del legale necessario solo nel caso di finalità investigative
di Marisa Marraffino
3' di lettura
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Per il prelievo del sangue, in caso di incidente, non è necessario l’avviso al difensore se la richiesta delle forze dell’ordine intervenute ha «rilievo esclusivamente marginale». A prevalere è la finalità di cura se l’ospedale ha instaurato un protocollo terapeutico a seguito delle condizioni di salute del paziente.
La Corte di cassazione, con la sentenza 46219 del 5 novembre, torna sulla questione della validità dell’accertamento del tasso alcolemico effettuato su un conducente portato in ospedale dopo un incidente stradale.
Da tempo la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l’avviso al difensore sia necessario soltanto quando la richiesta abbia esclusivamente finalità investigative e non terapeutiche.
L’interpretazione è semplice: se il prelievo del sangue viene effettuato dai sanitari su richiesta dell’organo di polizia nei confronti del conducente già indiziato del reato di guida in stato di ebbrezza, l’accertamento dovrà essere considerato come un vero atto di indagine, per il quale opereranno le garanzie processuali proprie di tale categoria di atti e, tra queste, l’obbligo dell’avviso di nominare un difensore in base all’articolo 114 delle disposizioni di attuazione.
Quando invece la richiesta del prelievo rientra nel protocollo medico, perché i sanitari avrebbero comunque disposto le analisi per finalità di cura, non è necessario dare l’avviso al difensore.


