Difficile, poi, nei fatti, appurare quando il conducente sia in grado, dopo un incidente, di comprendere il contenuto dell’avviso e quando la richiesta della polizia di svolgere le analisi possa essere considerata sostanzialmente inutile perché i medici avevano già avviato un autonomo protocollo sanitario per verificare le condizioni di salute del paziente.
Nel caso di specie il conducente era stato portato in ospedale alle tre del mattino con alito alcolico e pupille dilatate. Tanto basta per rendere il prelievo, indicato come “misurazione del tasso alcolemico”, funzionale alla finalità curativa e attribuire alla richiesta dei carabinieri un rilievo “marginale” che rende l’avviso al difensore una formalità non necessaria.
Stabilito il principio, la Corte di legittimità conclude precisando che nel caso di specie i carabinieri avevano avvisato il conducente della possibilità di farsi assistere da un difensore, facoltà della quale si dava atto nel verbale di contestazione e alla quale l’interessato avrebbe rinunciato.
La Cassazione aveva già avuto modo di stabilire che la sola ipotesi in cui non c’è necessità di dare l’avviso è quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l’accertamento del tasso alcolemico e la polizia giudiziaria rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi(Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza del 19 febbraio 2019 n. 11722).
Diversa la questione del consenso del paziente ad effettuare il prelievo.