La procedura di sequestro, in un certo senso, risulta snellita nel rinnovato testo dell’articolo 213 del Codice della strada e più incisivo nei confronti di conducente e proprietario, mentre mira a far risparmiare spese alla pubblica amministrazione. Resta l’obbligo per il conducente o per il proprietario di far trasportare in sicurezza il veicolo sequestrato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, a proprie spese. In caso di rifiuto dell’obbligato o di sua impossibilità di agire nel senso indicato dalla norma, l’organo di polizia stradale provvede direttamente, utilizzando uno dei depositi autorizzati.
L’inottemperanza all’ordine di provvedere direttamente al trasporto e ricovero del veicolo costa cara: sanzione da 1.818 a 7.276 euro (comunque in diminuzione rispetto alla previsione precedente da 1.835,00 a 7.341,00 euro), oltre alla sospensione della patente da uno a tre mesi. Infine, il veicolo è trasferito in proprietà al titolare del deposito, quando, decorsi cinque giorni dalla pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura dell’avvenuto deposito, l’avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. La circolazione abusiva durante il periodo di sequestro è punita con una sanzione da 1.988 euro a 7.953, oltre alla revoca della patente. La norma modifica anche l’attribuibilità delle spese: nel caso di intervento da parte delle polizie municipali o provinciali, le spese saranno anticipate dagli enti di appartenenza e non più dalle Prefetture (quindi dallo Stato).
Fermo dei veicoli
Anche sul fermo del veicoli, il legislatore è intervenuto nell’ottica di un revisione delle spese. In questo caso, come peraltro avviene nel caso di sequestro, l’obbligo di far cessare la circolazione, trasportando in un luogo specifico il veicolo e custodirlo, grava sul proprietario e gli altri obbligati, pena una sanzione amministrativa del pagamento da 776 a 3.111 euro, nonché la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
Ma la previsione più impattante è il richiamo all’articolo 213, che estende la procedura di affidamento a ciclomotori e motocicli: prima venivano immessi nei depositi a cura della polizia. Anche qui gli enti locali dovranno anticipare le spese.