Le motivazioni dello stop

Ponte sullo Stretto, Corte dei Conti: violate norme europee su ambiente e appalti

Sono queste le motivazioni principali della bocciatura del Ponte sullo Stretto rese note dalla Corte dei Conti che lo scorso 29 ottobre ha negato il visto di legittimità sulla delibera Cipess. Salvini: al lavoro per superare i rilievi

di Flavia Landolfi

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In quattro punti contenuti nella deliberazione della Sezione centrale sul controllo di legittimità sugli atti del governo la Corte dei conti mette in fila i punti critici che il 29 ottobre scorso hanno portato al rifiuto di registrazione della delibera Cipess sulla quale poggia l'iter per il Ponte sullo Stretto. Una bocciatura che colpisce l'atto su più fronti: dalla violazione della direttiva Habitat alle norme europee sugli appalti, passando per l'esclusione dell'Autorità di regolazione dei trasporti e di altri aspetti che nella procedura di riattivazione del progetto zoppicano.

Tre tornate di chiarimenti

L'adunanza del 29 ottobre, con le osservazioni depositate il 27 novembre, chiude un percorso segnato da tre tornate di chiarimenti, un carteggio serrato con Bruxelles e l'invio, da parte del Dipe e dei ministeri, di una documentazione che la Corte definisce, in più punti incompleta e priva dei necessari presupposti tecnici. Ma intanto il ministero delle Infrastrutture «prende atto delle motivazioni della Corte dei Conti» e fa sapere in una nota che “tecnici e giuristi sono già al lavoro per superare tutti i rilievi e dare finalmente all'Italia un Ponte unico al mondo per sicurezza, sostenibilità, modernità e utilità».

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Palazzo Chigi: ampio margine di chiarimento sul Ponte

Palazzo Chigi dal canto suo fa sapere che le motivazioni «saranno oggetto di attento approfondimento da parte del Governo, in particolare delle amministrazioni coinvolte, che da subito sono state impegnate a verificare gli aspetti ancora dubbi». Secondo Palazzo Chigi si tratta «di profili con un ampio margine di chiarimento davanti alla stessa Corte, in un confronto che intende essere costruttivo e teso a garantire all'Italia un'infrastruttura strategica attesa da decenni».

La procedura Iropi

Ma torniamo alle osservazioni della Corte che chiariscono dove la procedura per il riavvio dell'opera si è inceppata. Il primo fronte di criticità riguarda la procedura Iropi, i «motivi imperativi di rilevante interesse pubblico» che hanno consentito di superare la valutazione negativa della Via-Vas. Per i giudici quella procedura è stata condotta senza il necessario supporto istruttorio. La Corte contesta che le «assunzioni relative ai diversi “motivi di interesse pubblico” non risultano validate da organi tecnici» e non sono sostenute da documentazione adeguata. Anche le ragioni di tutela della salute e della sicurezza pubblica, che avrebbero consentito di non chiedere il parere formale della Commissione europea, sono definite «prive di adeguate e circostanziate valutazioni».

Alternative mai esaminate

Le linee guida nazionali per la Vinca, la valutazione di incidenza ambientale, richiedono che, in caso di parere negativo, si proceda alla verifica dell'assenza di alternative in grado di ridurre gli impatti sui siti Natura 2000. Per la Corte questo passaggio non risulta eseguito. Il Collegio ricorda che la valutazione delle alternative è un prerequisito essenziale e che i criteri sostanziali imposti dalla direttiva Habitat «non risultano soddisfatti». La Commissione europea, per altro, nella nota del 15 settembre, chiedeva chiarimenti su impatti, alternative e misure compensative. La risposta del Mase, arrivata il 15 ottobre, riproduceva i pareri Via 2024 e 2025 «non aggiungendo alcuna ulteriore informazione».

La violazione della direttiva appalti

Il secondo blocco di rilievi è dedicato alla direttiva Appalti 2014/24/Ue che prescrive i termini entro i quali un progetto può essere rimesso in pista senza ricorrere alla gara. Il Cipess - ricostruisce la Corte - approva un Piano economico-finanziario che include i corrispettivi aggiornati per il Contraente generale, il Project management consultant e il Monitore ambientale. Contratti del 2006, caducati nel 2012 e rimessi in vita dal decreto 35/2023. La Corte rileva che la delibera «non svolge alcuna considerazione in ordine alla procedura di aggiornamento dei costi, con particolare riguardo al compiuto rispetto dei presupposti» dell'articolo 72 della direttiva. Le modifiche per la Corte sono sostanziali: il modello di finanziamento è cambiato, dal project financing del 2003 alla copertura integrale con risorse pubbliche; l'aggiornamento dei corrispettivi non è accompagnato da un'istruttoria tecnica dettagliata; la documentazione della Stretto di Messina contiene mere attestazioni di conformità «in assenza di dati finanziari di riferimento». Per la Corte, una trasformazione di questa portata avrebbe potuto «attrarre nuovi operatori» e imponeva una procedura competitiva.

Il nodo Art

Il terzo tema riguarda il ruolo degli organi consultivi e regolatori. È qui che si innesta la questione dell'Autorità di regolazione dei trasporti già evidenziata nelle richieste di chiarimento inoltrate da viale Mazzini alla fine di settembre. Il Cipess, nell'approvare il Pef, «esclude, espressamente, la necessità di acquisire il parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti» sul sistema tariffario e sulla classificazione della rete, sostenendo che la Stretto di Messina «gestirà in regime di concessione ex lege tratti di rete classificati come strada extraurbana di categoria B». Una scelta che la Corte giudica non supportata da istruttoria. La mancata acquisizione del parere Art incide sulla solidità del Pef, costruito anche sulla base di uno «studio redatto da una società privata» individuata dalla concessionaria. E si aggiunge alla mancata preventiva acquisizione del parere del Nars, rilevata già in istruttoria.

I buchi dell'istruttoria

Infine la Corte punta il faro sulla qualità complessiva dell'istruttoria puntando il dito contro «l'assenza di taluni atti oggetto di controllo» e la presenza di più versioni dei documenti, «consultabili mediante un collegamento telematico» fornito da SdM. Sono state necessarie verifiche per accertare la «integrità, affidabilità, leggibilità» degli atti stessi. Sul decreto Mit-Mef del 1° agosto, presupposto essenziale perché la delibera producesse effetti, la Corte segnala che «alla data dell'adunanza, non risulta ancora completato il procedimento di controllo preventivo». Un passaggio che sarà chiarito a metà dicembre, con il deposito delle altre osservazioni, quelle sulla concessione tra il ministero e la Stretto di Messina, anche questa respinta.

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