Cassazione

Polveri di carbone dall'Ilva, il direttore risarcisce gli abitanti della zona

Il gestore paga per il limitato godimento degli immobili e per il pregiudizio alla vita di relazione

di Patrizia Maciocchi

 REUTERS/Ciro De Luca/File Photo

2' di lettura

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Il direttore dello stabilimento Ilva deve risarcire gli abitanti della zona per l’emissione di minerali e polveri di carbone che hannoimpedito di godere pienamente degli immobili e danneggiato la loro vita di relazione. La Cassazione ha così confermato la condanna al risarcimento del ricorrente che, come direttore e gestore dell’impianto, rivestiva una posizione di garanzia e aveva la possibilità di predisporre i rimedi per impedire la diffusione delle polveri inquinanti che, nel quartiere Tamburi di Taranto, avevano superato i limiti consentiti dall’autorità amministrativa per 35 volte l'anno, per un periodo che andava dall'autunno 2009 a luglio 2012.

Il risultato era stato l’imbrattamento delle facciate delle case, la limitata possibilità di aprire porte e finestre e, dunque, di arieggiare e illuminare con la luce naturale gli appartamenti. Compromessa anche la possibilità diusare gli spazi esterni, terrazze e balconi. Uno scadimento della qualità della vita personale e relazionale, inevitabilmente collegata al godimento della propria abitazione, e un vulnus aldiritto di proprietà. Senza successo il ricorrente contesta l’affermazione relativa alla sua responsabilità personale, mentre andava affermata la sola responsabilità dell’Ilva.

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La responsabilità personale

Una tesi che la Suprema corte smonta, richiamando la conclusione, corretta, della Corte di merito che aveva chiarito che i residenti non avevano «posto a fondamento dell’azione risarcitoria fatti relativi a rapporti societari, alla gestione sociale e alle modalità della gestione societaria - si legge nella sentenza - ma un illecito penale commesso da persone fisiche la cui condotta sarebbe andata oltre l’oggetto sociale, non rientrando evidentemente la produzione dolosa o colposa di danni ai terzi nell’attività sociale. Hanno posto a fondamento dell’azione risarcitoria una condotta di reato che ha causato danni diretti a terzi e di cui avrebbe dovuto rispondere anche la società per il rapporto di immedesimazione organica».

La quantificazione del danno

Malgrado il reato contestato in sede penale sia dunque prescritto, resta la responsabilità civile per i danni, che la Corte quantifica nel 5% del valore degli immobili. Poche migliaia di euro per ogni ricorrente - chiariscono gli ermellini - visto il modesto valore delle abitazioni. Accolto il ricorso del direttore invece per quanto riguarda gli interessi, che non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa per reintegrare il patrimonio del danneggiato come era all’epoca in cui c’è stato il danno. Escluso qualunque automatismo sul punto, si dovrà quindi esprimere il giudice del rinvio, al quale spetta anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.


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