Petrolio, la Nigeria si affida alla Cina per il rilancio delle sue raffinerie
dal nostro corrispondente Alberto Magnani
di Antonello Cherchi e Valeria Uva
4' di lettura
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Primo ostacolo sul maxipiano di reclutamento di professionisti per centrare gli obiettivi del Pnrr. Per molte figure professionali, infatti, avvocati e consulenti del lavoro ad esempio, è tutto da decifrare l’impatto di una eventuale assunzione a tempo determinato nella Pa sulla permanenza nell’Albo e nella Cassa di previdenza.
A prima vista, infatti, non sembrerebbero più esserci incompatibilità in questo caso. Almeno dal 7 novembre, data di entrata in vigore della norma del decreto legge Pnrr (il Dl 152/2021), dedicata proprio ai professionisti che entreranno nella Pa come supporto alla gestione dei progetti del Piano. L’articolo 31, infatti, specifica che a queste figure «non è richiesta la cancellazione dall’Albo».
Viene lasciata anche la scelta se continuare a versare i contributi alla Cassa privata o all’Inps. L’obiettivo della norma è chiaro ed enunciato nel testo. Si vuole «incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l’attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza». L’orizzonte non è solo quello dei concorsi già banditi: 8mila posti per l’ufficio del processo (16mila a regime) e 500 al Mef. Ulteriori assunzioni sono previste ogni anno, come prevede il decreto che istituisce elenchi di professionisti (sulla «Gazzetta» del 10 novembre). Ma c’è da fare i conti con il quadro che regola l’esercizio delle professioni. Anche se con gradazioni diverse: ci sono categorie per le quali non c’è incompatibilità tra Albo e contratto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e altre in cui il problema esiste.
A sollevare per primi il problema sono stati gli avvocati. La norma del Dl Pnrr mal si concilia con la legge forense. Ricordano dal Consiglio nazionale: «Finora qualsiasi attività subordinata determinava la cancellazione dall’Albo, oppure l’avvocato poteva comunicare la volontà di sospendersi». Il Cnf legge la novità come un’ipotesi eccezionale di sospensione: «Solo per gli avvocati assunti a tempo determinato per le esigenze di attuazione dei progetti del Pnrr - spiegano - ora non è disposta la cancellazione dall’Albo e l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d’ufficio».
Ma per Cnf, Organismo congressuale forense e Cassa resta il rischio di un conflitto di interesse: «Si pensi al caso dell’avvocato reclutato quale operatore nell’Ufficio per il processo e che lavori a a questo titolo nel tribunale ed eserciti contestualmente la professione forense: si tratterebbe di un conflitto di interessi gravissimo». Difficoltà anche per i consulenti del lavoro. La legge sulla professione, finora, vietava ai dipendenti pubblici di restare nell’Albo se il rapporto superava il 50% del tempo pieno. Ora, invece, anche chi ha un contratto con la Pa potrà restare iscritto «senza differenziazione - commenta la presidente del Consiglio nazionale, Marina Calderone - quindi versando le quote e svolgendo la formazione».