Piatti, posate, cannucce: dall’Ue nuovi parametri di produzione contro il falso monouso
Le imprese avranno tempo fino al 2027 per riadattare listini, stampi e processi produttivi. E allinearsi alle disposizioni europee
di Paola Ficco
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Piatti, posate e cannucce dovranno essere realizzati con nuovi parametri per arginare il fenomeno del falso monouso ed essere così riutilizzabili. Le imprese avranno tempo fino al 2027 per riadattare listini, stampi e processi produttivi e risultare in linea con le indicazioni europee.
Nuove condizioni e criteri sono contenuti nell’articolo 14-bis, inserito nella legge 50/2026 di conversione del Dl 19/2026 (Dl Pnrr), in vigore dal 21 aprile. La disposizione stabilisce i parametri di riutilizzabilità nel rispetto dei quali piatti, posate, cannucce e agitatori per bevande non ricadono nel divieto di commercializzazione delle stoviglie in plastica monouso.
Nuovi parametri da seguire
Dalla messa al bando europea dei prodotti monouso in plastica tradizionale, operativa dal 3 luglio 2021 per effetto della direttiva (Ue) 2019/904 (Sup, Single use plastics), sul mercato italiano sono comparse stoviglie etichettate come «riutilizzabili» ma di fatto sovrapponibili per peso, forma e prezzo ai prodotti vietati. La nuova norma tenta così di arginare il «falso monouso». Il citato articolo 14-bis interviene su questo crinale e, «nell’ambito dell’attuazione della direttiva Sup del 2019», individua parametri dimensionali e quantitativi che, se rispettati, consentono di qualificare come «riutilizzabili» e commercializzabili come tali piatti, posate, cannucce e agitatori per bevande in plastica. Quindi, se seguono questi parametri, i prodotti indicati sono «idonei a garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per cui sono stati concepiti».
Le misure fissate
Per i piatti in plastica rilevano diametro e peso in combinato disposto: sotto i 19 cm devono pesare più di 45 grammi; tra 19 e 24 cm devono superare gli 80 grammi di peso; sopra i 24 cm il peso da superare è di 110 g. Per le posate in plastica (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette), per le cannucce e gli agitatori vale un unico criterio: il rapporto peso/lunghezza deve superare 0,5 g/cm. Per le cannucce, però, opera una clausola di esclusione a favore dei dispositivi rientranti nel Regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici per la salvaguardia della filiera sanitaria, dove le cannucce rispondono a esigenze funzionali distinte. Il rispetto di queste caratteristiche tecniche li rende commercializzabili in quanto riutilizzabili.
Da quando si applica la norma
La nuova disciplina si applica dal 21 aprile 2027 (365 giorni dall’entrata in vigore della legge 50/2026) e nel rispetto della normativa vigente sui materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (Moca). Il periodo transitorio di un anno è però necessario affinché le imprese inizino fin da ora ad adeguare listini, stampi e processi produttivi, nonché a organizzare lo smaltimento delle giacenze non conformi.








