Economia Digitale

Perché la battaglia legale tra il New York Times e OpenAI preoccupa l’Europa

La decisione del giudice Usa che ha obbligato il chatbot di Sam Altman a conservare le conversazioni ed è un problema per la privacy. Il parere dell’avvocato Giuseppe Vaciago (partner di 42 Law Firm)

di Luca Tremolada

3' di lettura

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ChatGPT dovrà ricordarsi tutto di noi ed è un problema non solo per noi ma anche per la nostra privacy. Questa volta però la decisione non è di OpenAI. Il giudice federale Ona T. Wang glielo ha imposto con un’ordinanza di conservazione obbligatoria che gli impedisce di cancellare alcuna conversazione utente di ChatGPT, persino quelle eliminate dopo il periodo standard di 30 giorni, su richiesta esplicita del NYT nell’ambito della causa per violazione di copyright.

L’ordine riguarda tutti gli output logs (chat e risposte API), obbligando OpenAI a conservarli indefinitamente finché il processo è in corso.

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Il motivo, come è intuibile, è legato alla causa che vede il New York Times contro la società di Sam Altman per violazione di copyright: l’accusa è di aver utilizzato milioni di articoli del quotidiano per addestrare il modello linguistico di ChatGPT senza autorizzazione.

Per capire se davvero il chatbot ha fatto «copia e incolla» degli articoli del New York Times, il giudice ha obbligato OpenAI a conservare tutti i dati di log delle conversazioni di ChatGPT (prompt e output), temendo che l’azienda stesse cancellando informazioni potenzialmente probatorie. Nell’atto di accusa, il quotidiano USA ha depositato interi articoli generati dal chatbot che sembrano copiati dagli originali. La tesi di Altman e dei suoi avvocati è che la tecnologia, generando testo, non copia mai direttamente ma reinterpreta. Normalmente, OpenAI elimina le chat degli utenti su richiesta o dopo un certo periodo (30 giorni, secondo le policy) per ragioni di privacy. Con il provvedimento del 13 maggio 2025, OpenAI è «tenuta a preservare e segregare tutti i dati di log di output che altrimenti verrebbero eliminati, fino a nuovo ordine del tribunale». In altri termini, ogni conversazione ChatGPT (input e risposta) non dovrà più essere rimossa dai server di OpenAI, ma conservata separatamente come potenziale prova, a tempo indeterminato (fino a diversa decisione). La decisione, qui in Europa, sta sollevando non poche polemiche. La questione assume infatti rilievo anche rispetto al GDPR europeo: sebbene l’ordine giudiziario sia legittimo ai sensi del diritto statunitense, potrebbe confliggere con la normativa UE se OpenAI tratta dati di utenti europei senza validi motivi di GDPR, ad esempio senza base legale chiara o misure adeguate per limitarne l’utilizzo.

L’accesso a queste informazioni resterà formalmente ristretto a un gruppo molto limitato di persone (i legali interni di OpenAI sottoposti ad audit di sicurezza, e presumibilmente i periti e gli avvocati delle parti in causa), trattandosi di dati custoditi solo per finalità processuali. La decisione del giudice è stata adottata nel contesto specifico di un procedimento civile e non come misura generale fuori da un caso concreto.

«Da un punto di vista giuridico sono due gli elementi che devono essere considerati quando pensiamo all’impatto di questa ordinanza sui cittadini europei», spiega Giuseppe Vaciago (partner di 42 Law Firm): «il primo è la portata extraterritoriale dell’ordine giudiziario. L’ordinanza della magistratura statunitense presenta un impatto globale: obbliga infatti OpenAI (società USA operante a livello internazionale) a conservare dati personali e conversazioni di utenti di tutto il mondo, inclusi cittadini dell’UE. In particolare, un precedente del genere potrebbe divenire un potenziale strumento per minare le garanzie offerte dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) europeo. L’altro aspetto critico è la durata potenzialmente indefinita di questa conservazione. L’ordine impone di conservare i dati “fino a nuovo ordine del tribunale”, quindi parrebbe che manchi un termine preciso. Ciò potrebbe collidere apertamente con i principi europei di protezione dati. Il GDPR, infatti, prevede il principio di limitazione della conservazione (art. 5, par. 1 lett. e): i dati personali vanno conservati solo per il tempo strettamente necessario alle finalità per cui sono raccolti e trattati, e comunque in modo proporzionato a tali scopi».

Secondo l’avvocato esperto di digitale, l’ordinanza della giudice Wang appare quindi in contrasto con questo principio. «Una conservazione sine die di enormi quantità di informazioni (inclusi dati personali, potenzialmente sensibili, contenuti nelle chat) non sembra né limitata né proporzionata rispetto all’obiettivo di tutelare i diritti del NYT, ma è chiaro che è necessario vedere come verrà applicata. In definitiva, pur essendo una valida base giuridica quella di un ordine dell’autorità giudiziaria, non è giustificato che una disputa civile in un singolo ordinamento (pur importante come quello USA) diventi motivo sufficiente per imporre una conservazione globale di dati personali». Quindi?

«L’ordine di conservazione emesso negli Stati Uniti – conclude Vaciago – ha acceso il dibattito sul principio di proporzionalità: è davvero proporzionato – si domanda – imporre una misura così incisiva sulla privacy di utenti mondiali, pur di tutelare i diritti di copyright del New York Times?»

Riproduzione riservata ©
  • Luca Tremolada

    Luca TremoladaGiornalista

    Luogo: Milano via Monte Rosa 91

    Lingue parlate: Inglese, Francese

    Argomenti: Tecnologia, scienza, finanza, startup, dati

    Premi: Premio Gabriele Lanfredini sull’informazione; Premio giornalistico State Street, categoria "Innovation"; DStars 2019, categoria journalism

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