Per i nuovi ispettori corsi di formazione divisi in tre parti
di Nicola Giardino
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Prende sostanza la nuova figura dell’ispettore nei centri revisione veicoli, introdotta due anni fa. La Conferenza Stato Regioni ha fissato in via definitiva i criteri per la loro formazione e nomina, con un accordo raggiunto nella seduta del 19 aprile, attuativo del Dm Trasporti 214 del 19 maggio 2017, che prevede nuove e più severe modalità delle revisioni.
Si temeva battaglia sulla durata dei corsi, per la quale si parlava di un accorciamento (rispetto alle 346 ore ora fissate) per facilitare la costituzione di nuovi centri di revisione privati. Ma evidentemente è prevalso il giudizio che gli attuali 8.900 centri sono sufficienti per controllare non più di 14 milioni di veicoli all’anno (in media 1,460 veicoli a testa), dato il modesto compenso stabilito per legge in 45 euro a favore del centro (il resto del costo di 67 a carico del cittadino sono tasse e diritti per lo Stato).
Agli ispettori è imposto che non solo soddisfino i nuovi requisiti minimi di competenza e di formazione, ma che soprattutto siano «esenti da conflitto di interesse al fine di assicurare un elevato livello di imparzialità e di obiettività». Tema molto discusso e fonte di polemiche sull’attività dei centri con annessa officina di riparazione.
Gli ispettori già precedentemente autorizzati o abilitati ai controlli tecnici e in attività alla data del 20 maggio 2018 in qualità di responsabili tecnici (ruolo soppresso) sono esentati dai requisiti previsti e abilitati di diritto ai controlli sui veicoli non superiori a 3,5 tonnellate di massa complessiva.
Per i nuovi candidati è imposto l’obbligo di frequenza a corsi di istruzione articolati in tre parti:


