Per l’ecotassa c’è il codice tributo, niente correttivi su targhe estere
di Maurizio Caprino
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L’ecotassa auto dovrebbe diventare operativa con un solo correttivo, quello che fisserà i termini per effettuare i pagamenti. Per il resto, il nuovo tributo sugli acquisti di veicoli leggeri che emettono più di 160 g/km di CO2 dovrebbe entrare in vigore alla data fissata del 1° marzo esattamente nella versione prevista dalla legge di Bilancio. Tanto che ieri l’agenzia delle Entrate ne ha fissato il codice tributo, pubblicando la risoluzione 31/E: il 3500, denominato «Ecotassa - Imposta per l’acquisto e l’immatricolazione in Italia di veicoli di categoria M1 con emissioni eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km - articolo 1, comma 1042, della legge n. 145 del 2018».
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La risoluzione complica il pagamento perché impone di scrivere nel modello F24 il numero di telaio, anziché quello di targa.
La mancanza di ulteriori correttivi vuol dire soprattutto che, per chi ha in corso una pratica di nazionalizzazione (immatricolazione in Italia di un veicolo con targa estera), le uniche speranze di evitare l’ecotassa (che sui mezzi già immatricolati all’estero scatta a prescindere dal fatto che siano nuovi o usati, acquistati o già di proprietà dell’intestatario) restano affidate alla velocità dell’ufficio della Motorizzazione cui la richiesta è stata presentata.
Normalmente una nazionalizzazione dovrebbe richiedere circa 10 giorni, il tempo necessario perché l’agenzia delle Entrate dia l’ok dopo aver effettuato il cosiddetto censimento del numero di telaio, in funzione antifrode Iva. Un’operazione che l’Agenzia ha stabilito sia da svolgere anche quando la nazionalizzazione non avviene a seguito di acquisto, ma di semplice trasferimento in Italia del proprietario del veicolo. Ciò ha contribuito ad acuire i cronici problemi della Motorizzazione, i cui organici si assottigliano sempre più.

