La domanda. Le spese per la ricarica di energia di auto elettrica sono deducibili per l'azienda al 20 per cento, in quanto legate all'utilizzo dell'autovettura, o al 100 per cento, in quanto energia? Se l'auto elettrica è data in uso al dipendente, la deducibilità è pari al 70% oppure al 100 per cento? M.E. - Torino
La risposta. L'articolo 164 («Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni») del Tuir, Dpr 917/1986, prevede che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore, indicati nello stesso articolo, sono soggette a vari tipi di deduzione. In particolare, le spese e altri componenti negativi sono deducibili per l'intero ammontare relativamente agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture e autocaravan, di cui alla lettera a e alla lettera m del comma 1 dell'articolo 54 del Dlgs 285/1992 (Codice della strada), ai ciclomotori e motocicli, nel caso in cui questi mezzi siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa e ai veicoli adibiti a uso pubblico. Sono deducibili nella misura del 20% le spese relative alle autovetture e autocaravan, di cui alla lettera a e alla lettera m del comma 1 dell'articolo 54 del Dlgs 285/1992, mentre la quota di deducibilità sale al 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Tra i componenti negativi, non essendoci distinzioni a proposito nell'articolo 164 del Tuir, rientrano anche le ricariche di energia per le auto elettriche.
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Il quesito è tratto dall'inserto L’Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 10 maggio.
In questa puntata parliamo dei nuovi mutui fino a 40 anni che possono aumentare la cifra finanziabile per gli under 36; delle nuove regole europee sugli imballaggi e di cosa cambia per imprese e consumatori;...