Per l’ausiliario solo violazioni nelle aree di sosta a pagamento
di Marisa Marraffino
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Gli ausiliari del traffico e il personale ispettivo delle aziende del servizio pubblico finiscono sempre più spesso sotto la lente dei giudici.
I primi possono accertare violazioni solo in materia di sosta a pagamento, nelle aree autorizzate dal Comune; o anche in quelle immediatamente limitrofe, ma solo se i veicoli parcheggiati precludano la funzionalità del parcheggio stesso. Se le violazioni riguardano condotte diverse, come la circolazione in corsie preferenziali, questi non possono elevare alcun verbale di contravvenzione.
I secondi, invece, possono accertare le contravvenzioni in materia di circolazione e sosta ma soltanto limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico. In tutti gli altri casi le multe sono nulle. Lo ha ribadito di recente una sentenza della Corte di cassazione, che ha fatto chiarezza sui limiti dei poteri sanzionatori del personale ispettivo delle aziende dei servizi pubblici. (Corte di cassazione, sentenza del 16 febbraio 2016 n. 2973).
La fonte normativa
È la legge 127/1997 a dettare particolari limitazioni ai poteri dei soggetti privati che tuttavia continuano a elevare verbali, poi dichiarati illegittimi dai giudici di pace. In molti casi gli ausiliari elevano infatti verbali fuori dalle proprie aree di competenza, come ad esempio sui marciapiedi, oppure senza rispettare i limiti indicati nel proprio decreto di nomina da parte del Comune (Giudice di pace di Milano, sentenza n. 6270 dell’11 ottobre 2016).

