Così è nullo, ad esempio, il verbale di un ausiliario del traffico, dipendente da azienda di trasporto pubblico, che aveva sanzionato il proprietario di una moto parcheggiata su un marciapiedi. In questo caso la contestazione della violazione non è funzionale al posteggio o alla manovra in un’area in concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici. La conseguenza è che il verbale deve essere annullato, ma il ricorrente è dovuto arrivare fino in Cassazione (Corte di cassazione civile, Sez. II, sentenza del 13 gennaio 2009 n. 551).
Eppure le norme sono chiare: l’articolo 17, comma 132, della legge 127/1997 fissa espressamente i limiti degli ausiliari, mentre i poteri degli ispettori sono disciplinati dal successivo comma 133. Sul punto, tra l’altro, nel 2009 si erano espresse le Sezioni unite della Cassazione: la sentenza n. 5621 del 9 marzo, chiarì che la ratio della legge è proprio quella di limitare le funzioni dei soggetti non istituzionalmente adibiti all’elevazione dei verbali.
I preavvisi sul parabrezza
Tra i motivi dei ricorsi ci sono ultimamente anche le lacune dei preavvisi lasciati sul parabrezza dei destinatari dei verbali che, in alcuni casi, non consentirebbero di sapere chi abbia elevato il verbale. Questione non oziosa, perché a volte in alcune città c’è il sospetto che gli ausiliari vengano impiegati per accertare soste vietate che la legge riserva ai vigili.
Ma il preavviso non può essere impugnato autonomamente: bisognerà aspettare la notifica del verbale e verificare lì chi figura come accertatore. Se il verbale non lo rende possibile o contiene elementi diversi da quelli indicati nel preavviso, si pone il problema. Per la giurisprudenza il verbale è valido perché «il preavviso che viene lasciato sul veicolo rinvenuto in divieto di sosta non fissa definitivamente le ragioni della sanzione, che sono determinate soltanto dal verbale» (Corte di cassazione, sezione IV, sentenza n. 1067 del 25 gennaio 2012). Ma il destinatario potrà attivarsi per chiedere spiegazioni direttamente al corpo di polizia o chiedere in giudizio la documentazione dei servizi svolti, ricordando che l’onere della prova è a carico dell’ente accertatore.