Per garantire la trasparenza dei contenuti generati dall’Ai, arriva il codice Ue
In vista degli obblighi in vigore dal 2 agosto, la Commissione ha pubblicato le indicazioni per etichettare video, immagini e testi di GenAi
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I punti chiave
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Un insieme di buone pratiche per aiutare a rispettare meglio gli obblighi di trasparenza della legge sull’intelligenza artificiale che si applicheranno dal prossimo 2 agosto. Così la Commissione europea ha dato il via libera oggi, mercoledì 10 giugno, alla pubblicazione del codice di buone pratiche sulla marcatura e l’etichettatura dei contenuti generati dall’Ai. Il codice è volontario e stabilisce misure concrete per aiutare sia i fornitori sia gli operatori di sistemi di intelligenza artificiale generativa.
Obiettivo trasparenza
A partire dal 2 giugno 2026, data di prima e vera applicazione delle regole e degli obblighi introdotti dal regolamento Ue 2024/1689, l’Ai Act richiederà un’etichettatura chiara per alcuni contenuti particolarmente sensibili, come i deepfake e i testi generati dall’Ai, o manipolati dall’Ai, e pubblicati su questioni di interesse pubblico. Gli utenti devono, inoltre, essere informati chiaramente quando interagiscono con un sistema di Ai interattivo, ad esempio un chatbot.
Questa serie di indicazioni, basate sulla trasparenza, ha un obiettivo preciso: aiutare le persone a riconoscere quando i contenuti sono stati generati o modificati dall’intelligenza artificiale, così da ridurre il rischio di inganno, manipolazione, disinformazione o informazioni scorrette.
Il codice
Il codice è stato elaborato da sei esperti indipendenti, con il contributo di oltre 180 portatori di interessi, tra cui fornitori e operatori di sistemi e modelli di Ai interattivi e generativi; associazioni che rappresentano gli operatori; piccole e medie imprese; il mondo accademico; il settore pubblico e organizzazioni della società civile.
Il Codice si compone di due sezioni: fornitori e distributori. La prima sezione si concentra sugli obblighi che devono rispettare i fornitori di sistemi di intelligenza artificiale generativa. E stabilisce il modo in cui devono garantire che audio, immagini, video o testo generati o manipolati dall’Ai siano contrassegnati in modo leggibile automaticamente e che possano essere compresi, individuati, capiti come generati o manipolati artificialmente da tutti gli utenti. La seconda sezione è dedicata agli obblighi dei distributi di sistemi di Ai generativa. Spiega in che modo devono etichettare chiaramente i deepfake e i testi generati dall’Ai o manipolati dall’Ai che hanno l’obiettivo di informare il pubblico su questioni di interesse generale, in particolare quando non vi è stata alcuna revisione umana o controllo editoriale.






