le persone non vedenti e non udenti (ma limitatamente ai soli autoveicoli di cui di cui all’articolo 54 comma 1 lettere a), c), f) e m) del Dlgs 285/92).
Se la persona disabile è fiscalmente a carico di un suo familiare (avendo, cioè, un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro), quest’ultimo può ugualmente beneficiare del bonus se sostiene la spesa nell’interesse del disabile.
Rientrano nella disciplina, a prescindere dalla loro cilindrata, i veicoli necessari per la locomozione dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti che siano classificabili dal Codice della strada (Dlgs 285/92) come:
motoveicoli, di cui all’articolo 53 comma 1 lettere b), c) e f) - ossia rispettivamente: motocarrozzette, veicoli a tre ruote per trasporto promiscuo e veicoli a tre ruote per trasporti specifici;
autoveicoli, di cui all’articolo 54 comma 1 lettere a), c), f) e m) - ossia autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici e autocaravan (comunemente detti “camper”).
Per i non vedenti, non udenti, con handicap psichico o mentale ma che fruiscono dell’indennità di accompagnamento, nonché gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, l’agevolazione è riconosciuta sugli autoveicoli, anche non adattati.
In ogni caso, la detrazione del 19% va calcolata sul costo sostenuto sull’acquisto del mezzo, nei limiti della soglia fiscale di 18.075,99 euro. La stessa spetta una sola volta, per un solo veicolo, nel quadriennio a decorrere dalla data di acquisto.