Le Corti europee stanno seguendo la stessa direzione tracciata del giudice Usa?
La direzione che le Corti, tanto statunitensi quanto europee, sembra stiano assumendo in tema di tutela delle opere frutto dell’IA è riassunta nelle parole del giudice Howell, il quale – proprio nel caso sopra citato – ha sottolineato che “la creatività umana è la conditio sine qua non dell’ammissibilità della tutela del diritto d’autore, anche quando tale creatività umana è incanalata attraverso nuovi strumenti o in nuovi media”. Un caso simile – sempre su iniziativa di Stephen Tyler – si era presentato già qualche anno fa nella vicenda giudiziale nota sotto il nome di “Dabus” (Device for the autonomous bootstrapping of unified sentience o, tradotto alla lettera, Dispositivo per l’avvio autonomo della coscienza unificata). In estrema sintesi, nel 2018, Stephen Thaler presenta domanda presso gli Uffici Brevetti di diversi Paesi affinché riconoscano la proprietà del brevetto di un determinato oggetto in capo all’oggetto stesso (in quel caso, un contenitore per cibi in grado di assumere forme diverse e individuabile mediante una luce a intermittenza). Ma, affermò in quel caso in modo inequivoco Lady Justice Elisabeth Laing della Corte d’Appello inglese, “only the person can have rights, a machine cannot”. In conclusione, se volessimo semplificare del tutto, Stati Uniti ed Europa sembrano attualmente concordare. Ma con il ruolo sempre più centrale che l’IA ha assunto e il terreno che continua a guadagnare nella creazione di contenuti e idee, il dibattito sul diritto d’autore e sulla sua tutela sembrano essere appena agli inizi.
In un contesto normativo in divenire ci si affida soprattutto ai giudici per delimitare gli ambiti dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale?
Quando si devono disciplinare materie che hanno uno stretto legame con la tecnologia, è inevitabile che la normativa segua (piuttosto che anticipare) lo sviluppo delle innovazioni, sicché spesso la legge è preceduta da un momento di incertezza interpretativa nel corso del quale l’inquadramento giuridico delle singole questioni risulta oggettivamente complesso. In questi momenti di transizione, vengono allora in soccorso i principi generali come applicati sia dalle corti che dalle autorità di settore, con un’applicazione analogica della legge (la quale, per sua natura, è generale e astratta) a casi concreti che magari non erano stati neppure contemplati dal legislatore al momento della stesura della norma, in quanto correlati a elementi che ancora non esistevano. Proprio per ridurre il più possibile questi spazi di incertezza, queste aree grigie, il legislatore europeo, con l’AI Act ha tentato, da un lato, di disciplinare in modo chiaro il fenomeno dell’Intelligenza Artificiale e, dall’altro, di adottare definizioni il più ampie possibili, in modo tale che i loro confini possano ricomprendere, in un futuro non troppo lontano, fenomeni, sviluppi, macchine e programmi ad oggi probabilmente non immaginabili.
L’AI Act, in un emendamento, tenta di regolare anche l’intelligenza artificiale creativa: è un provvedimento esaustivo?