La decisione, per quanto provvisoria e soggetta a reclamo, merita un commento, perché scardina la consolidata convinzione degli operatori e abbraccia un ragionamento non del tutto condivisibile. Vero è che il nuovo corpus normativo antitrust priva il settore auto delle specificità regolatorie prima esistenti. Vero è, tuttavia, che anche prima la casa non era a stretto rigore obbligata ad ammettere tutti coloro che volessero far parte della rete; più semplicemente, il costruttore era edotto del fatto che una selezione discrezionale o quantitativa dei concessionari/riparatori avrebbe comportato una valutazione caso per caso della legittimità degli schemi contrattuali; col rischio che la rete fosse priva di copertura legale. A ben vedere, la situazione oggi non è radicalmente cambiata.
Visto che le norme sulla concorrenza guardano alla sostanza dei rapporti e delle lesioni concorrenziali, la prospettiva non è insomma quella della sussistenza o meno di una disposizione che imponga alla casa un obbligo di contrarre, quanto quella della verifica della fondatezza di una theory of harm (teoria del pregiudizio) antitrust in base a cui si possa supporre che una certa previsione contrattuale, quale quella della ammissione alla rete dei riparatori, se rimessa alla discrezionalità della casa, determini effetti anticoncorrenziali. Ciò, tenendo conto che la casa ha una posizione particolare nel mercato dei servizi di assistenza sui propri veicoli.
Recesso e buona fede
Con la sentenza 13370 del 2 dicembre 2016, il Tribunale di Milano ha riaperto il mai sopito dibattito sulla legittimità dell’esercizio, da parte delle case, del recesso dal contratto di concessione. I giudici hanno integralmente respinto le censure con cui il concessionario eccepiva la violazione, da parte della casa, degli obblighi di correttezza e buona fede, secondo taluni interpreti attenuando l’impatto della celebre sentenza Renault (Cassazione, n. 20106 del 18 settembre 2009), che aveva ribadito la necessità che il diritto di recesso andasse esercitato con modalità tali da tutelare gli interessi della parte debole.
In realtà, nessun cambio di rotta. Il Tribunale ribadisce che la buona fede non è un passpartout che consenta sempre e comunque al concessionario di prolungare in eterno il rapporto o sterilizzare gli effetti del recesso della casa (come del resto chiarito dalla stessa Cassazione, con la sentenza “Volkswagen”, la n. 20688/2016).