Pensioni, conviene la ricongiunzione o il cumulo dei contributi?
La prima può essere onerosa, ma comportare un maggior vantaggio nel calcolo della prestazione finale. Il cumulo invece è sempre gratuito
di Francesca Bicicchi, Antonello Orlando e Matteo Podda
6' di lettura
I punti chiave
6' di lettura
Sul fronte dei pagamenti previdenziali capita spesso che ci si ritrovi - in considerazione dell’accesso alla pensione - ad aver effettuato versamenti su più fronti. Allora ci si chiede se e come fare per far confluire in un unico perimetro le proprie quote e, soprattutto, se conviene. Partire da un esempio concreto può aiutare a spiegare il meccanismo. Prendiamo il caso di una persona che ha 62 anni e ha necessità di valorizzare l’anzianità contributiva maturata in due gestioni differenti. Nell’esempio, dopo aver accantonato contribuzione nell’Assicurazione generale obbligatoria come lavoratore dipendente di azienda privata, ha maturato ulteriori contributi nella gestione ex Inpdap come dipendente pubblico (docente). Che differenze ci sono tra la ricongiunzione e il cumulo della contribuzione maturata?
La ricongiunzione è lo strumento grazie al quale si ha la possibilità di accentrare in un’unica gestione i contributi maturati presso le due diverse gestioni interessate. Con il ricorso a questa misura, i contributi vengono materialmente trasferiti nel fondo accentrante e le permetterebbero di avere, a valle dell’operazione e del saldo del relativo onere, un’unica posizione contributiva in una sola gestione presso la quale potrà essere presentata la domanda di pensione. Ricordiamo come la legge 29/1979 ha riconosciuto la possibilità di trasferire i contributi tra le varie gestioni dell’Inps in due direzioni; in base all’articolo 1 il trasferimento può essere richiesto per accentrare i contributi dai fondi delle gestioni sostitutive e alternative dell’Ago (tra cui ex Inpdap) verso il fondo dei lavoratori dipendenti del privato, mentre l’articolo 2 consente di ricongiungere la contribuzione verso fondi diversi dal fondo pensione lavoratori del privato.
Un aspetto che da tenere in considerazione nelle valutazioni è che la normativa ha previsto il versamento di un onere pari al 50% della differenza tra l’onere teorico di ricongiunzione e l’ammontare dei contributi e dei relativi interessi trasferiti nella gestione accentrante (circolare Inps 142/2010).
I costi sono interamente deducibili dal reddito ai sensi del comma 1 lettera e dell’articolo 10 del Tuir (Dpr 917/1986) e rateizzabili, senza interessi, per un periodo di tempo pari a tante mensilità quanto è il periodo oggetto di ricongiunzione. Questa opzione può essere attivata anche durante un rapporto di lavoro.
Il cumulo contributivo, inizialmente introdotto con la legge 228/2012, è stato radicalmente rivisto dalla legge 232/2016 che ha introdotto la possibilità di cumulare la contribuzione per conseguire la pensione anticipata ordinaria, oltre che pensione di vecchiaia, inabilità e superstiti, e di cumulare contribuzione maturata presso tutte le gestioni sia pubbliche che private senza alcun prerequisito contributivo.
Il cumulo è in realtà attivo anche per le casse professionali. Attraverso il cumulo contributivo si avrebbe la possibilità di utilizzare tutta la contribuzione maturata, purché non coincidente, nelle due gestioni - indicate nell’esempio - al fine di raggiungere i requisiti per le pensioni di vecchiaia, anticipata (compresa Quota 102 ex Dl 4/2019 come modificato dalla legge 234/2021, introduttiva della misura che ha proseguito oltre il 2021 nel solco di Quota 100), di inabilità e ai superstiti, purché vengano rispettati i requisiti ordinariamente richiesti dalla legge 214/2011 (per gli accessi di vecchiaia e anticipata ordinaria) e dalla legge 222/1984 (per l’accesso a pensione di inabilità). A differenza di quanto avviene con la ricongiunzione, attivando il cumulo non vi è un trasferimento della contribuzione e la pensione erogata in cumulo è calcolata pro quota secondo le regole di calcolo di ciascuna gestione. Dunque, come ribadito dalla circolare Inps 140/2017, a un assicurato che ha maturato ad esempio, prima dell’ 1.1.1996, 17 anni di contribuzione nel Fpld e 2 anni nell’ex Inpdap, l’assegno pensionistico verrà calcolato con il metodo retributivo puro in entrambe le gestioni, ognuno guardando però alla propria media retributiva secondo l’ordinamento interno della gestione e sommando le 2 quote. Se il cumulo è sempre gratuito, la ricongiunzione può invece essere onerosa, ma comportare un maggior vantaggio nel calcolo della prestazione finale.
I quesiti
Le condizioni per poter lasciare il lavoro in anticipo
Ho 63 anni e ho necessità di andare in pensione il prima possibile, ho maturato un totale di 25 anni contribuzione come lavoratore dipendente del privato in un'azienda bancaria, con alcuni mesi anche in gestione separata come collaboratore nonché in ex Enpals; come posso utilizzare tutti i miei contributi sparsi?
Nel caso in cui lei godesse del metodo misto e fosse presente almeno un contributo maturato prima del 1996 potrà optare per il computo in gestione separata, che le consente di riunire la contribuzione sparsa e accedere alla pensione a 64 anni. Questo accesso prevede il ricalcolo dell'assegno con metodo contributivo ed è aperto soltanto a coloro che abbiano maturato un assegno di pensione pari almeno a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale (per il 2022 il limite è pari a 1.310,68 euro).Qualora lei avesse soltanto contribuzione dopo il '95 potrà utilizzare direttamente la pensione anticipata contributiva all'età di 64 anni, aperta per coloro che hanno contribuzione soltanto a partire dal 1996. In questo caso però la gestione separata la costringerà ad attendere l'età di vecchiaia per richiedere una pensione supplementare. In ultimo lei potrà attendere la pensione di vecchiaia in cumulo per godere contemporaneamente di tutte e 3 le quote pensionistiche all'età a oggi prevista a 67 anni fino al 2026.
Nessun obbligo di ricongiunzione per raggiungere i requisiti
Ho maturato contribuzione nel fondo dei telefonici dal 01.01.1990 fino al 30.06.2009, successivamente sono stato assunto da un'azienda privata e sto contribuendo nel fondo generale dei lavoratori dipendenti, come posso riunire la contribuzione presente nei due fondi?







