Pene pecuniarie sostitutive alle Sezioni unite
Da valutare la possibilità di respingere la richiesta per dubbi sull’adempimento
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Va alle Sezioni unite la richiesta di pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva breve, fino a un anno. La Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria 14740 depositata giovedì 23 aprile, affida al Supremo consesso la questione, considerata di particolare importanza, sulla possibilità concessa al giudice di rigettare la richiesta di applicazione della pena pecuniaria quando, in base ad elementi di fatto, formuli una prognosi negativa sulla capacità di adempiere dell’imputato.
La Sesta sezione penale prende atto del contrasto nella giurisprudenza di legittimità tra le pronunce che considerano ostativa la prognosi di inadempimento e le decisioni secondo le quali la valutazione incide solo nelle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni: dalla semilibertà al lavoro di pubblica utilità.
Pene di classe
Su quelle che la dottrina ha definito «pene di classe» è intervenuta più volte la Consulta. A partire dalla storica sentenza 131/1979 con la quale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 136 del Codice penale che prevedeva in automatico la conversione delle pene pecuniarie in detentive in caso di insolvibilità. Una scia su cui si è mossa la riforma Cartabia, nel rendere più stringenti gli elementi per affermare un giudizio negativo sulla capacità di adempiere, come nel calibrare la pena pecuniaria sulle capacità economiche, con un tetto minimo di 75 euro al giorno.
Ma, ad oggi, l’articolo 58 della legge 689/1981, che prevede la sostituzione della pena pecuniaria, lascia invariata la discrezionalità del giudice nel decidere la conversione, che va negata in caso di fondati dubbi di inadempimento. La Corte remittente chiede allora di intervenire, ricordando il principio di uguaglianza e la ratio della riforma Cartabia di estendere al massimo le misure alternative al carcere, per ridurre la recidiva e favorire il reinserimento sociale.








