Papa Leone XIV riforma gli investimenti finanziari dello Ior: nuove direttive per la trasparenza e la collaborazione
Lettera Apostolica del Pontefice in forma di “Motu Proprio” sulle attività di investimento finanziario della Santa Sede
2' di lettura
2' di lettura
Papa Leone XIV toglie allo Ior gli investimenti finanziari in esclusiva. In una lettera Apostolica in forma di Motu Proprio sulle attività di investimento finanziario della Santa Sede, Papa Leone sottolinea che “la corresponsabilità nella communio è uno dei principi per il servizio della Curia Romana, come voluto da Papa Francesco e stabilito nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, del 19 marzo 2022. Questa responsabilità condivisa, che riguarda anche le istituzioni curiali alle quali spettano le attività di investimento finanziario della Santa Sede, richiede che siano consolidate le disposizioni succedutesi nel tempo e siano ben definiti i ruoli e le competenze di ciascuna Istituzione, rendendo possibile la convergenza di tutti in una dinamica di mutua collaborazione”. Considerati tali motivi, “valutate attentamente le raccomandazioni approvate all’unanimità dal Consiglio per l’Economia e consultate persone esperte in questa materia, con la lettera il Pontefice stabilisce che Il Rescriptum ex Audientia SS.mi, intitolato Istruzione sull’Amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede, del 23 agosto 2022, e’ abrogato”.
Gli investimenti della Santa Sede
“Le attività di investimento finanziario della Santa Sede, che sono dedicate all’uso proprio e realizzate in conformità con l’art. 219 della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal Comitato per gli investimenti, nel rispetto della Politica di investimento approvata”, viene ora stabilito. Inoltre “nel determinare le attività di investimento finanziario della Santa Sede, l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica generalmente fa effettivo uso della struttura organizzativa interna dell’Istituto per le Opere di Religione, a meno che gli organi competenti, come stabilito dagli statuti del Comitato per gli Investimenti, non ritengano più efficiente o conveniente il ricorso a intermediari finanziari stabiliti in altri Stati”.







